Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

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Cpv. 3: lo scopo della modifica è di permettere all’altro genitore di garantire una presenza continua accanto al figlio durante i suoi primi mesi di vita, così come avrebbe fatto sua madre. Per questa ragione, le indennità giornaliere devono essere riscosse in una volta sola. Analogamente all’indennità di maternità, il diritto alle indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre termina quando il genitore superstite riprende l’esercizio della sua attività lucrativa, sia pure parzialmente. Il diritto si estingue anche dopo la riscossione di tutte le indennità giornaliere, al decesso dell’altro genitore o del figlio oppure se termina il rapporto di filiazione.

Le stesse norme si applicano al prolungamento del versamento dell’indennità in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 2.

Cpv. 4: l’altro genitore dispone di un termine quadro di sei mesi per riscuotere la propria indennità, che comincia a decorre dal giorno della nascita del figlio. Nel caso in cui l’altro genitore riscuota 98 indennità giornaliere supplementari in ragione del decesso della madre, può capitare che il termine quadro applicabile all’indennità che gli spetta in quanto altro genitore giunga a scadenza prima che egli abbia potuto riscuoterla integralmente. È pertanto necessario interrompere il termine quadro durante l’intera riscossione delle indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre.

Art. 16kbis, rubrica e cpv. 1 e 4: minoranza (Schläpfer, …)

Cpv. 1: il diritto all’indennità sussiste se la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 2 LIPG32. L’indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. L’indennità è prevista per i casi in cui la madre muore durante il parto o durante il periodo del congedo di maternità di cui all’articolo 329f capoverso 1 CO33. Se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 3 LIPG, l’altro genitore non ha alcun diritto all’indennità. Il diritto all’indennità sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all’indennità di maternità di cui all’articolo 16b LIPG. L’altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i LIPG.

L’importo e il calcolo dell’indennità sono stabiliti conformemente all’articolo 16l LIPG, e quindi sulla base del reddito conseguito dall’altro genitore.

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l’altro genitore ha diritto a un totale di 98 indennità giornaliere, comprendenti anche l’indennità per l’altro genitore. Da questo totale sono escluse le indennità giornaliere versate in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 3. Nel caso in cui l’altro genitore abbia già riscosso, integralmente o in parte, l’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i segg., il numero delle indennità giornaliere che possono essere riscosse a titolo di indennità in caso di decesso della madre viene ridotto di conseguenza. In tal modo, l’indennità in caso di decesso della madre sostituisce

32 RS 834.1

33 RS 220