Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

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- le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo, inoltre è data la protezione dal licenziamento (art. 329b cpv. 3 lett. c, art. 336c cpv. 1 lett. cquinquiesPP-CO);

- il padre superstite ha comunque diritto a due settimane di congedo di paternità, mentre il termine quadro di sei mesi è sospeso durante il congedo di 14 settimane (art. 16kbiscpv. 4 PP-LIPG, art. 329g cpv. 2 PP-CO).

In caso di decesso del padre durante i sei mesi dopo la nascita, la madre superstite riceverà due settimane di congedo come segue:

- durante il congedo riceverà indennità giornaliere supplementari in funzione del suo reddito, sempre che le condizioni che danno diritto a un’indennità di maternità siano adempiute (art. 16cbisPP-LIPG, art. 329f cpv. 3 PP-CO);

- il congedo in caso di decesso del padre può essere preso entro sei mesi dal giorno della morte, in giorni o settimane. Per analogia al congedo di paternità il diritto alle indennità giornaliere non dipende dal fatto che la madre abbia ripreso l’attività lucrativa (art. 16cbisPP-LPIG, art. 329f cpv. 3 PP-CO);

- come già previsto nel diritto vigente, le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo (art. 329b cpv. 3 lett. b CO); inoltre è data protezione dal licenziamento fino all’ultimo giorno di congedo, ma al massimo fino a tre mesi dopo il termine di protezione di 16 settimane dopo il parto (art. 336c cpv. 1 lett. cquaterPP-CO);

- il diritto al congedo di maternità o all’indennità di maternità rimane invariato; le indennità giornaliere possono essere riscosse solo in modo consecutivo.

Inoltre la Commissione propone di approfittare della presente modifica di legge per adeguare la terminologia alle modifiche adottate nell’ambito del «Matrimonio per tutti». Con l’entrata in vigore del «Matrimonio per tutti» previsto per il 1° luglio 2022 la coniuge della madre gode, a determinate condizioni, dello statuto giuridico di genitore. In tal modo ha diritto al congedo di paternità28 e anche al prolungamento del congedo in caso di decesso proposto con la presente modifica di legge. Le relative disposizioni vanno pertanto adeguate dal profilo redazionale e terminologico, affinché si basino su concetti applicabili ai due tipi di genitorialità. Il termine «padre» viene sostituito da «altro genitore». Il «congedo di paternità» e l’«indennità di paternità» vanno denominati di conseguenza come «congedo per l’altro genitore» o «indennità per l’altro genitore». Questa nuova formulazione comprende quindi il padre e la coniuge della madre.

3.1 Proposta di minoranza

Una minoranza (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rüegger) propone di scostarsi in due punti dalla proposta della Commissione:

28 Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale alle mozioni 21.4212 e 21.4331