Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine
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padre avrà diritto al congedo rimanente a partire dal momento in cui è stato stabilito il rapporto di filiazione. Nella prassi è tuttavia possibile, nel caso in cui siano in corso le procedure per il riconoscimento del figlio, accordare il congedo al lavoratore già a partire dal giorno successivo al decesso. Questo modo di procedere è giuridicamente valido, dato che la paternità viene riconosciuta retroattivamente al momento della nascita. Il diritto al congedo sarà tuttavia acquisito soltanto al momento del riconoscimento. Se il rapporto di filiazione non è stabilito, i giorni di congedo presi dovranno essere compensati e le indennità giornaliere percepite dovranno essere restituite. Conformemente alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti), il rapporto di filiazione nei confronti di due donne sorge soltanto se al momento della nascita del figlio esse erano sposate l’una all’altra. In questi casi il rapporto di filiazione non può essere stabilito attraverso il riconoscimento.
Il capoverso 3 disciplina la durata del congedo nei casi in cui il congedo di maternità viene prolungato a seguito della degenza ospedaliera del neonato. La durata è prolungata in misura equivalente. Questo capoverso non modifica la condizione riguardante il momento del decesso della madre. Se la madre muore dopo le 14 settimane successive al parto, ma durante il congedo di maternità prolungato, l’altro genitore non ha diritto al congedo in caso di decesso della madre.
Art. 329gbiscpv. 1, secondo periodo: minoranza (Schläpfer, …)
Il secondo periodo del capoverso 1 prevede che il congedo per l’altro genitore non possa essere preso in aggiunta al congedo in caso di decesso della madre di 14 settimane. Il saldo del congedo per l’altro genitore rimanente al momento del decesso della madre sarà incluso nelle 14 settimane. Non sarà più possibile prendere il congedo per l’altro genitore in modo flessibile come previsto dall’articolo 329g capoversi 2 e 3 CO.
Art. 335c cpv. 3
Questo adeguamento redazionale si è reso necessario in seguito alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
Art. 336c cpv. 1 lett. cquatere cquinquies
Lett. cquater: come nel caso del periodo di protezione di 16 settimane successive al parto (lett. c), che copre il congedo di maternità – o rispettivamente di un periodo più lungo, se il congedo viene prolungato in caso di degenza ospedaliera del neonato –, la madre deve poter beneficiare anch’essa di una protezione contro il licenziamento durante il congedo cui ha diritto a seguito del decesso dell’altro genitore. Il periodo di protezione inizia il giorno successivo al decesso. Viste le modalità flessibili con cui può essere preso il congedo, il periodo terminerà non alla scadenza di una durata fissa, ma una volta che la madre avrà preso l’ultimo giorno di congedo a sua disposizione. Per tener conto degli interessi del datore di lavoro, il periodo è tuttavia limitato a una durata massima di tre mesi. I tre mesi iniziano a decorrere dalla fine del periodo di protezione di 16 settimane di cui alla lettera c. In caso contrario, la madre non disporrebbe di alcuna protezione in relazione a questo congedo, per esempio qualora l’altro genitore morisse nella settimana successiva al parto, poiché