Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

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modifica di legge proposta dalla Commissione è conforme alla Costituzione. La base per la modifica del CO è rappresentata dall’articolo 122 Cost.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’oggetto trattato in questa sede non figura in nessun impegno internazionale. Va menzionata la raccomandazione n. 191 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante la protezione in caso di maternità35. Questo strumento giuridicamente non vincolante prevede che, in caso di decesso della madre prima della fine del congedo dopo la nascita, il padre del figlio che lavora come dipendente deve poter prendere come congedo i giorni rimanenti del congedo di maternità (art. 10 cpv. 1). Secondo il presente progetto, in caso di morte di un genitore, il congedo di maternità o il congedo per l’altro genitore deve passare al genitore superstite, ciò che è in linea con la raccomandazione.

Anche in relazione alle disposizioni in materia di coordinamento con l’Accordo del 21 giugno 199936 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché la riveduta Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio37 il presente progetto non pone problemi38.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche hanno quindi luogo nell’ambito della normale procedura legislativa.

6.4 Freno alle spese

Il progetto non prevede né disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Perciò non è subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede norme di delega al Consiglio federale.

35https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/wcms_r191_de.htm

36 RS 0.142.112.681

37 RS 0.632.31

38 Sulla base di questi accordi internazionali la Svizzera applica i regolamenti (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) e n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11).