Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

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5.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

5.2.1 Ripercussioni finanziarie

Le prestazioni delle IPG sono finanziate dai contributi paritetici degli assicurati e dei datori di lavoro. La Confederazione e i Cantoni partecipano quindi unicamente come datori di lavoro al finanziamento delle IPG. Alla luce dell’esiguo numero di casi interessati la concessione delle indennità giornaliere supplementari in caso di morte della madre o dell’altro genitore non avrà pressoché ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; in quanto datori di lavoro, essi dovranno tuttavia adeguare i loro regolamenti.

Gli adeguamenti introdotti nell’ambito di questo progetto a seguito del «Matrimonio per tutti» sono di natura puramente redazionale e non hanno quindi ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

5.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

A causa del limitato campo d’applicazione la modifica proposta non comporterà presumibilmente un notevole aumento dell’onere lavorativo e non richiederà pertanto risorse di personale supplementari.

5.3 Ripercussioni economiche e sociali

Attualmente in caso di decesso di un genitore è possibile prendere un congedo nei limiti usuali stabiliti dall’articolo 329 capoverso 3 CO. Tale congedo dura di regola da uno a tre giorni. Nella legge non è previsto un congedo particolare pagato.

Sul piano personale la presente modifica consente al genitore superstite di prolungare il congedo per poter gestire la recente perdita del genitore deceduto. Inoltre la presenza in tal modo garantita nei primi mesi di vita del figlio rafforza il legame compensando per quanto possibile la mancanza del genitore deceduto. Con l’indennità versata tramite le IPG il congedo non rappresenta quindi un aggravio finanziario diretto per il datore di lavoro. Le ripercussioni legate all’assenza della persona lavoratrice devono per contro essere assunte dal datore di lavoro.

Nel complesso le conseguenze economiche e sociali della presente modifica sono molto limitate a causa dei pochi casi annui.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La modifica proposta della LIPG si basa sull’articolo 116 capoverso 3 Cost. Questa disposizione non definisce né il genere né l’entità della prestazione assicurativa in caso di maternità lasciando pertanto al legislatore un ampio margine di manovra. La