Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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cernenti l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 123 cpv. 3 Cost.), ma agisce con ritegno.

6.2 Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

Nel prolungare la parte di pena detentiva a vita senza condizionale occorre tenere presente59 determinate disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)60.

Considerato il potere discrezionale degli Stati nell’ambito della giustizia penale e della commisurazione della pena, nella sentenza Vinter la Corte EDU non riteneva di dovere stabilire in quale forma e quando la liberazione condizionale sarebbe dovuta essere esaminata; tuttavia ha osservato che il diritto comparato e il diritto internazionale pubblico suggerivano l’istituzione di un meccanismo secondo cui il primo esame avrebbe luogo entro 25 anni dalla condanna a una pena detentiva a vita e sarebbe dovuto essere seguito da ulteriori esami periodici61.

Nelle sentenze successive la Corte EDU si è basata sui principi fondamentali sviluppati nella sentenza Vinter, specialmente per quanto riguarda la garanzia di un primo esame entro i 25 anni, ritenendo tale termine un criterio comunemente applicabile, sebbene gli Stati dispongano di una certa discrezionalità in merito62.

Secondo la Corte EDU gli Stati usufruiscono di un grande potere discrezionale nell’elaborare il regime di detenzione e le condizioni di carcerazione. Tuttavia è necessario organizzare la detenzione in modo da garantire, un giorno, – anche in un futuro lontano – la liberazione alla persona condannata. Per mettere in atto in modo tangibile tale possibilità, è necessario che le autorità offrano ai condannati la possibilità di un effettivo reinserimento sociale63.

L’avamprogetto tiene conto di queste esigenze ed è compatibile con la Corte EDU.

59 La questione è stata già esaminata nel dettaglio nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.1.2.

60 RS 0.101

61 Sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 9 luglio 2013, ricorso n. 66069/09, 130/10, 3896/10 (Vinter e altri contro il Regno Unito), § 120; cfr. anche la sentenza della Corte EDU dell’11 luglio 2014, ricorso n. 49905/08 (Čačko contro la Slovacchia), §§ 77 seg.

62 In particolare sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 17 gennaio 2017, ricorso n. 57592/08 (Hutchinson contro il Regno Unito), § 69.

63 Sentenza della Corte EDU dell’8 luglio 2014, ricorso n. 15018/11 e 61199/12 (Harakchiev e Tolumov contro la Bulgara), §§ 264 seg.