Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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Compendio

Con l’avamprogetto di modifica del Codice penale (riforma della pena a vita) s’in-

tende adeguare singoli punti formali della pena detentiva a vita, senza modifiche di fondo. Gli adeguamenti riguardano in particolare la durata della parte di pena senza condizionale e il disciplinamento delle questioni esecutive in caso di concorso con l’internamento.

Situazione iniziale

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha presentato il rapporto in adempimento dei postulati 18.3530 Caroni Andrea e 18.3531 Rickli Natalie (Schwander Pirmin) negando l’urgenza della necessità di agire. Infatti l’attuale forma della pena detentiva a vita non comporta problemi nella prassi, né di sicurezza né d’esecuzione. Tuttavia il rapporto rileva la necessità di determinati adeguamenti sistematici.

La mozione 20.4465 Caroni Andrea (Riforma della pena detentiva a vita) del 10 dicembre 2020 incarica il Consiglio federale di attuare tali adeguamenti.

Contenuto del progetto

Secondo il diritto vigente il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva a vita avviene dopo 15 anni. Il Consiglio federale propone di posticipare questo termine a 17 anni, raddoppiando la differenza con il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva di 20 anni, che secondo la regola dei due terzi, avviene dopo 13,3 anni, al fine di distinguere maggiormente le due pene.

Si propone inoltre l’abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria, irrilevante nella prassi. Eventualmente è necessario risolvere con altre disposizioni – ad esempio il disciplinamento relativo all’interruzione dell’esecuzione – i casi rari che possono comportare la liberazione condizionale straordinaria.

Occorre inoltre disciplinare in modo chiaro il regime d’esecuzione in caso di concorso della pena detentiva a vita con l’internamento. Poiché le pene sono eseguite sempre prima dell’internamento, in una pena detentiva a vita non può mai verificarsi il passaggio all’internamento; anche la liberazione condizionale da una pena detentiva a vita è possibile solo se vi è da attendersi che la persona supererà con successo il periodo di prova in libertà. In assenza di una previsione favorevole, la persona rimane nell’esecuzione della pena detentiva a vita, il che non è soddisfacente, in