Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

 Proposta 1: «La legge permette al giudice, in caso di colpa particolar-

mente grave, di escludere la liberazione condizionale per un periodo superiore agli attuali 10 o 15 anni (p. es. per 25 o 30 anni)».

Il Consiglio federale ha respinto questa proposta in particolare perché la cosiddetta «constatazione della gravità particolare della colpa» non rientra nel Codice penale svizzero (CP). Si tratta di un concetto del diritto penale tedesco, dovuto a specifiche condizioni quadro del reato di omicidio in Germania, ma manca una definizione esatta della clausola di gravità della colpa. La situazione giuridica in Svizzera è fondamentalmente diversa, poiché la pena detentiva a vita in casi di assassinio non è una conseguenza giuridica obbligatoria (art. 112 CP3). Dal punto di vista pratico e tecnicogiuridico è quasi impossibile concretizzare in maniera sufficientemente precisa nella legge questa clausola per una pena detentiva a vita, senza ripetere gli elementi costitutivi della fattispecie dell’assassinio. Ciò sarebbe insensato e irrealizzabile4.

 Proposta 2: «La legge consente al giudice, in caso di colpa particolar-

mente grave, di escludere qualsiasi liberazione condizionale».

Il Consiglio federale ha respinto questa proposta per lo stesso motivo della proposta 1. La totale esclusione della liberazione condizionale è contraria alla CEDU e alla Costituzione5.

 Proposta 3: «La legge permette al giudice di pronunciare pene detentive

decisamente più lunghe in alternativa alla pena detentiva a vita (la cui entità dipende di fatto dalla durata di vita dell'autore). In caso di rischio di recidiva resterebbero naturalmente necessarie le corrispondenti misure conservative».

Il Consiglio federale ha respinto anche la proposta 3 poiché in linea di principio è possibile punire i crimini gravi in maniera adeguata anche senza una pena detentiva a vita. Se quest’ultima fosse sostituita da una pena detentiva temporanea, si potrebbe ordinare una misura di sicurezza aggiuntiva senza sovrapposizioni con la pena retributiva, ridurre il rischio

3 RS 311.0

4 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.1.1.

5 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.2.