Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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2 Diritto comparato

Nel 2019 l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) ha realizzato una perizia sulla detenzione a vita e le misure preventive di privazione della libertà11 per il rapporto «Pena detentiva a vita». Di seguito un breve riassunto dei risultati di questa perizia12.

2.1 Germania

Il diritto tedesco prevede una pena detentiva a vita in parte obbligatoria, in parte facoltativa, per i crimini particolarmente gravi. Dopo un’espiazione di 15 anni (l’equivalente della durata massima ordinaria di una pena detentiva temporanea secondo il CP tedesco) il giudice sospende l’esecuzione del resto della pena detentiva a vita in presenza di determinate condizioni legali, in particolare se la colpa particolarmente grave dell’autore non impone l’ulteriore esecuzione o se questa decisione non è contraria all’interesse della sicurezza della collettività.

Indipendentemente dalla colpa, in base alla previsione della pericolosità è possibile che, congiuntamente alla pena o al posto di essa, sia ordinato il collocamento dell’autore in un ospedale psichiatrico o in una clinica per la disintossicazione oppure l’internamento di sicurezza.

2.2 Austria

Il diritto austriaco prevede una pena detentiva a vita per i crimini particolarmente gravi. Anche in tal caso, una liberazione condizionale è ammessa dopo un’espiazione di 15 anni e non può essere esclusa a priori.

Oltre alle pene detentive, il diritto austriaco prevede anche tre tipi di misure privative della libertà indipendenti dalla colpa al fine di proteggere preventivamente la collettività da autori potenzialmente pericolosi.

11 «Emprisonnement à perpétuité et mesures privatives de liberté préventives», perizia E-Avis ISDC 2020-01, reperibile all’indirizzo https://www.isdc.ch/media/1882/e-2020- 01-18-159-life-imprisonment-18092019.pdf (disponibile solo in fr.)

12 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 5.