Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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2.6 Inghilterra e Galles

Anche il diritto inglese contempla la pena detentiva a vita. Al momento della sentenza il giudice deve stabilire la durata minima che l’autore deve scontare in prigione prima di poter richiedere una liberazione condizionale anticipata. L’autore può essere liberato solo quando non è pronunciata alcuna pena detentiva a vita con esclusione della liberazione e se presumibilmente non rappresenta più un pericolo per la collettività. In tal caso è prevista una liberazione solo «on compassionate

grounds»14.

Il Segretario di Stato per la giustizia può far ricoverare i criminali affetti da disturbi psichici in una clinica speciale per una terapia e per controlli speciali.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita (a) Osservazioni generali sulla liberazione condizionale

La liberazione condizionale costituisce l’ultimo gradino del sistema progressivo dell’esecuzione delle pene15, tende al reinserimento sociale e, in ultima analisi, serve alla sicurezza. Durante il periodo di prova imposto al liberato condizionalmente, possono essere ordinate un’assistenza riabilitativa o norme di condotta. Se l’autore trasgredisce tali condizioni, è possibile anche il ripristino dell’esecuzione della pena16.

L’esame della liberazione condizionale verte sulla previsione dei comportamenti futuri dell’autore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale17, nel quadro della valutazione, oltre ai precedenti e alla personalità, occorre esaminare soprattutto il nuovo atteggiamento, il grado di maturità di un eventuale miglioramento e le condizioni di vita attese dopo la liberazione. Occorre considerare anche la natura dei possibili beni giuridici in pericolo. Se un detenuto in passato ha commesso, ad esempio, solo reati contro la proprietà, si può correre un rischio maggiore che nel caso di un

14 Cfr. la perizia dell’ISDC (nota 11), pag. 80. Maggiori informazioni in STAFFLER LUKAS Hoffnung auf Freiheit. Überlegungen zur lebenslangen Freiheitsstrafe und ihrer menschenrechtlichen Grenze, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (ZStrR) 2022, pag. 428 segg., 443 segg.

15 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.4.

16 Art. 87, 93, 94 e 95 CP.

17 DTF 133 IV 201 consid. 2.3, 124 IV 193 consid. 3.