Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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molto gravi, ossia quelli più simili all’omicidio27. Potrebbe inoltre emergere la necessità di un ulteriore adeguamento per evitare che lo scarto si sposti a un livello inferiore.

Tuttavia, secondo il Consiglio federale occorre evitare questi adeguamenti dispendiosi delle pene, poiché di recente, dopo lunghi dibattiti, il Parlamento ha approvato l’armonizzazione delle pene28. Complessivamente, occorre fare attenzione che per le pene previste per le lesioni di beni giuridici di gravità simile non vi siano differenze urtanti.

Un prolungamento massiccio della parte di pena detentiva a vita senza condizionale è inutile anche perché una necessità di adeguamento simile non è richiesta né dal punto di vista della sicurezza né da quello dell’esecuzione29.

Il prolungamento non può pertanto costituire un’anomalia nel sistema del CP vigente.

(d) Difficoltà di una definizione matematica

Come esposto sopra (lett. a), la differenza tra il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva di 20 anni e quella di una pena detentiva a vita è di 1,7 anni; l’obiettivo del prolungamento della parte di pena senza condizionale è di creare una proporzione adeguata.

A tal fine non è tuttavia possibile basarsi sulle pene: mentre la pena detentiva di 20 anni è assolutamente determinata, la durata massima di una pena detentiva a vita è relativa, poiché manca un termine chiaro e determinabile e la durata approssimativa dipende dalla speranza di vita del condannato al momento della sentenza.

Il notevole aumento della speranza di vita media in Svizzera30 negli ultimi decenni fa sì che una pena detentiva a vita duri potenzialmente più a lungo rispetto a prima. Tuttavia, è difficile giustificare il prolungamento della parte di pena detentiva senza condizionale con l’aumento della speranza di vita. Tale aumento influisce anche sulle altre pene detentive: a causa della maggiore aspettativa di vita, la perdita della vita in libertà è proporzionalmente minore, ad esempio, anche nel caso di una pena di cinque anni. Poiché le pene in genere non si adeguano alla speranza di vita, la pena detentiva a vita è diventata potenzialmente più severa rispetto alla pena detentiva temporanea.

27 Omicidio intenzionale (art. 111), rapina qualificata (art. 140 cpv. 2 3 e 4), estorsione qualificata (art. 156 cpv. 3 e 4), tratta di esseri umani (art. 182), presa d’ostaggio (art. 185), coazione sessuale qualificata (art. 189 cpv. 3) e violenza carnale qualificata (art. 190 cpv. 3).

28 Legge federale del 17 dicembre 2021 sull’armonizzazione delle pene, FF 2021 2997 e legge federale del 17 dicembre 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni FF 2021 2996.

29 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.4.1 e 6.5.

30 Statistiche reperibili al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html.