Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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naria (art. 59-62d CP) e per la liberazione condizionale da una precedente pena detentiva a vita, è necessario abolire prima l’internamento a vita. Tuttavia se l’internamento non è stato ordinato, non può neppure essere abolito. Non è quindi possibile disciplinare il concorso di una pena detentiva a vita con un internamento con semplici rinvii, bensì occorre inserire nuove disposizioni e modificare nonché integrare quelle esistenti. Una nuova «sanzione unica» si potrebbe pertanto inserire solo con molta fatica nel sistema sanzionatorio del CP8: considerato l’elevato grado di complessità dell’attuale diritto in materia di misure, un nuovo disciplinamento simile comporterebbe ad ogni modo incertezza giuridica nella prassi e un ambito del diritto penale molto invasivo per gli interessati. I vantaggi di un tale disciplinamento non sono quindi proporzionali ai suoi svantaggi;

 sarebbe possibile risolvere gli intrecci problematici della pena detentiva a vita con l’internamento sostituendo – come già mostrato nel rapporto «Pena detentiva a vita9» – la pena detentiva a vita con una pena detentiva temporanea; tuttavia ciò non è opportuno dal punto di vista politico.

Pertanto il Consiglio federale si limita a eliminare le attuali ambiguità che emergono nell’esecuzione di una pena detentiva a vita in concorso con un internamento (cfr.

n. 3.1.3).

1.3 Opzione scelta

Come da mandato, il Consiglio federale ha esaminato nel rapporto – oltre alle proposte dei postulati – ulteriori possibilità10 che sono state riprese dalla mozione 20.4465 Caroni (Riforma della pena detentiva a vita). Si tratta:

1. della posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita;

2. abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria;

3. chiarimento e semplificazione del rapporto tra la pena detentiva a vita e l'internamento.

I principi di attuazione di queste possibilità sono illustrati nel numero 3.

8 Maggiori dettagli sul sistema sanzionatorio a doppio binario nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.1.

9 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.3.2.

10 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.4.