Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Se si volesse considerare l’aspetto della «speranza di vita», occorrerebbe in ogni caso adeguare tutte le pene detentive.
Ipotizzando l’abrogazione della pena detentiva a vita e la sua sostituzione con una pena temporanea31, è possibile ricavare elementi per un rapporto adeguato. Tenendo conto del diritto vigente che vede la pena detentiva di 20 anni come quella più severa dopo la pena detentiva a vita (art. 40 cpv. 2 CP), emergono due modelli di un’ipotetica pena detentiva temporanea massima:
se le ipotetiche pene massime fossero di 30 anni, la parte di pena da scontare conformemente al regolamento dei due terzi (art. 86 cpv. 1 CP) sarebbe di 20 anni. Secondo il Consiglio federale, ciò sarebbe sproporzionato rispetto ai 13,3 anni relativi alla parte di pena di 20 anni da scontare obbligatoriamente. Anche dal punto di vista della prevenzione speciale una privazione della libertà così lunga appare piuttosto problematica. Inoltre non è da escludere che in tal modo si ricorrerebbe più spesso alla grazia, cosa che non sarebbe auspicabile dal punto di vista dello Stato di diritto e della politica in materia di criminalità. Infine, poiché ne risulterebbe accentuato il carattere eccezionale, è possibile che si pronuncerebbe più raramente
la pena detentiva a vita;
se l’ipotetica pena massima durerebbe 25 anni, la parte di pena senza condizionale da eseguire ammonterebbe secondo il regolamento dei due terzi a 16,6 anni32, circa il doppio dello scarto attuale dalla pena detentiva di 20 anni, e avrebbero meno peso le riflessioni precedentemente esposte in merito a risocializzazione, grazia e prassi giudiziaria.
(e) Proposta del Consiglio federale
Considerando i criteri precedentemente esposti, il Consiglio federale propone di posticipare di due anni, a 17 anni, nell’articolo 86 capoverso 5 AP-CP il termine del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita, cosicché l’attuale scarto dal primo esame dalla pena detentiva di 20 anni sia più che raddoppiato. Non è poco se si pensa che in caso di omicidio non è obbligatorio pronunciare una pena detentiva a vita, ma è possibile anche una pena da 10 a 20 anni33.
3.1.2 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria
L’articolo 86 capoverso 5 in combinato disposto con il capoverso 4 CP consente già dopo 10 anni la liberazione condizionale di un detenuto nell’esecuzione di una pena
31 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.3.
32 La durata della parte della pena detentiva a vita senza condizionale da eseguire è indicata nella legge in anni e non in parti.
33 La pena dell’articolo 112 CP ammonta va da 10 anni fino alla detenzione a vita.