Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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criminale che ha gravemente leso persone e quindi beni giuridici d’alto valore (integrità fisica, vita, ecc.)18.

I 15 anni previsti dal diritto vigente per la parte della pena detentiva a vita senza condizionale (art. 86 cpv. 5 CP) non sono di gran lunga superiori ai 13,3 previsti in caso di pena detentiva di 20 anni (art. 86 cpv. 1 CP): la differenza è solo di 1,7 anni. Il disciplinamento del primo esame della liberazione condizionale riduce pertanto ampiamente lo scarto tra le due pene. Ciò collide in una certa misura con il principio della parità di trattamento19.

L’adeguamento della parte della pena detentiva a vita senza condizionale deve inserirsi con armonia nella struttura complessiva del CP (cfr. di seguito lett. c e d). e non ripercuotersi in maniera negativa sul raggiungimento degli scopi della pena20 (cfr. lett. b).

(b) Ripercussioni sul raggiungimento degli scopi della pena e sulla prassi

La pena detentiva a vita ha un carattere eccezionale nel sistema sanzionatorio svizzero e difficilmente si inquadra dal punto di vista matematico, sistematico o dogmatico. L’avamprogetto Schulz21 del 1987 sulla revisione della parte generale del CP ne proponeva persino l’abrogazione.

Anche se le ripercussioni del prolungamento della parte della pena detentiva a vita senza condizionale sulla prevenzione generale non sono chiare, non vi è comunque da aspettarsi un effetto deterrente22. È possibile che con il prolungamento l’opinione pubblica ritenga più attendibili la comminatoria e la pronuncia della pena detentiva a vita. In ogni caso il prolungamento non elimina la commistione inappropriata di pena detentiva a vita e internamento (a vita) e non cambia il fatto che una pena detentiva a vita possa durare solo potenzialmente a vita per ragioni costituzionali; il prolungamento non elimina pertanto la critica dell’«etichetta ingannevole»23.

Sul piano della prevenzione speciale vi sono molti argomenti contrari a una pena detentiva di lunga durata. Diverse indagini ne dimostrano infatti le ripercussioni ne-

18 DTF 103 Ib 27 consid. 1; cfr. anche la sentenza del tribunale federale 6B_32/2019 del 28 febbraio 2019 consid. 2.2 - 2.5 sul rifiuto di una liberazione condizionale nei confronti di un assassino 19enne condannato a vita che negava una terapia e non mostrava né pentimento né razionalità.

19 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.4.1 e 6.4.1.

20 Per gli scopi della pena cfr. il rapporto «Pena detentiva vita», n. 2.2.

21 SCHULTZ HANS, rapporto e avamprogetto sulla revisione della Parte generale e del libro terzo «introduzione e applicazione della legge» del Codice penale svizzero, Berna 1987, pag. 77 segg.

22 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 2.2.2.

23 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 1.2 e 6.3.1.