Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine
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di commistione e supposizioni erronee e non si parlerebbe ad ogni modo di «etichetta ingannevole». Dal punto di vista giuridico, questa proposta potrebbe essere attuata e significherebbe abolire la pena detentiva a vita. Nel decidere se sostituire la pena detentiva a vita con una pena detentiva temporanea, la cui parte di pena senza condizionale supera 15 anni, è opportuno tenere in conto anche il significato simbolico della pena detentiva a vita. Si tratta dunque di una questione di politica in materia di criminalità6.
1.2.2 Semplificare il rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento
Nel rapporto «Pena detentiva a vita» il Consiglio federale ha abbozzato la possibilità di semplificare il rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento7.
In vista dell’avamprogetto e in deroga al principio di cui all’articolo 57 capoverso 1 CP è stato esaminato un tipo di «sanzione unica» in caso di concorso di pena detentiva a vita e internamento. In tal caso, il giudice pronuncerebbe solo una pena detentiva a vita e disporrebbe nella sentenza se la liberazione avviene secondo le disposizioni dell’internamento (art. 64a e 64b CP) o dell’internamento a vita (art. 64c CP).
In aggiunta alla pena detentiva a vita sarebbe quindi inutile ordinare un internamento che a causa del disciplinamento previsto dall’articolo 64 capoverso 2 periodo 1 CP non può essere eseguito. La pena detentiva a vita assumerebbe quindi anche la funzione dell’internamento.
Il Consiglio federale rinuncia tuttavia a proporre nell’avamprogetto una «sanzione unica» per i seguenti motivi:
rispetto al diritto vigente si tratterebbe di una modifica puramente estetica, senza modifiche materiali;
nonostante le condizioni siano adempiute, l’internamento non sarebbe più ordinato come sanzione indipendente, ma si celerebbe dietro la pena detentiva a vita. Ciò potrebbe essere un problema dal punto di vista psicologico;
una nuova «sanzione unica» comporta problemi tecnico-giuridici, in particolare con l’internamento a vita (soprattutto nel caso degli art. 64c cpv. 3 e 6 CP). Per trasformare l’internamento a vita in una misura terapeutica stazio-
6 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.3. Per il significato politico-criminale della pena detentiva a vita cfr. ivi n. 2.2.
7 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.4.2.