Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
tentiva a vita. Conformemente all’articolo 64 capoverso 2 CP in questo caso non sono tuttavia applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva, bensì quelle della liberazione condizionale dall’internamento conformemente al capoverso 3.
I requisiti per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva accompagnata dall’ordine di un internamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP sono dal punto di vista formale e materiale superiori a quelli per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva senza internamento: in particolare l’esame rientra nella competenza del giudice e non dell’autorità d’esecuzione47, occorre necessariamente una perizia di un esperto indipendente e il parere della commissione specializzata incaricata per valutare la pericolosità dei criminali48 ed è previsto un periodo di prova minimo di due anni49. Inoltre, i requisiti per il ripristino dell’esecuzione nel caso dell’internamento sono meno severi che nel caso della sola pena detentiva: il ripristino dell’esecuzione è già possibile nel caso si tema un atto recidivo, e non al suo verificarsi50. Quindi nel caso dell’ordine di una pena detentiva a vita insieme all’internamento è decisivo il conseguente inasprimento delle condizioni di liberazione.
Secondo l’articolo 64 capoverso 2 primo periodo CP l’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Anche se nel caso di un autore in cui vi è concorso di pena detentiva a vita e internamento, la liberazione condizionale dalla pena detentiva (da eseguire prima dell’internamento) conformemente all’articolo 64 capoverso 2 secondo periodo e capoverso 3 (in combinato disposto con l’articolo 64a CP) è da esaminare secondo le prescrizioni dell’internamento, per tale autore l’internamento non è mai eseguito: o sarà liberato dall’esecuzione della pena detentiva a vita secondo i requisiti della liberazione condizionale dall’internamento o prosegue l’esecuzione della pena detentiva (a vita). Quindi almeno dal punto di vista giuridico-formale l’internamento ordinato non viene mai eseguito. Così la pena detentiva a vita e quindi la pena di espiazione della colpa tramutano de lege lata dopo 15 anni per così dire in una sorta d’internamento senza che la persona condannata sia mai trasferita in tale esecuzione51, il che risulta discutibile.
(c) Proposta del Consiglio federale
L’esecuzione della pena detentiva si distingue dall’esecuzione dell’internamento: mentre le pene vertono chiaramente sulla risocializzazione (art. 75 CP), nel caso
47 Art. 64 cpv. 3 secondo periodo CP.
48 Art. 64b cpv. 2 lett. b e c CP.
49 Art. 64a cpv. 1 secondo periodo CP.
50 Art. 64a cpv. 3 CP; sulla pena detentiva cfr. art. 89 cpv. 1 CP.
51 Cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 6B_240/2018 del 23 novembre 2018 (caso Unterseen BE) consid. 2.3 seg. (conferma del rifiuto di un regime aperto nel caso di un assassino in esecuzione di una pena detentiva a vita dopo 17 anni). Sul carattere monista della pena detentiva a vita cfr. il rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.1.3 e 3.5.1.