Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine
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detentiva a vita, qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
Per quanto concerne il campo d’applicazione di questo disciplinamento, il messaggio sulla modifica del Codice penale svizzero del 199834 (di seguito «messaggio 1998») cita dei casi che rivestono un’importanza pratica, come ad esempio il detenuto che si mette spontaneamente a disposizione, nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe, per un intervento molto pericoloso35. In tali casi estremamente rari si potrebbe ricorrere anche alla grazia secondo gli articoli 381-385 CP. Va notato che in caso di grazia non esiste alcuna tutela giurisdizionale e alcuna garanzia della via giudiziaria: nel CP la procedura per la grazia è disciplinata in maniera molto rudimentaria. In questi casi la liberazione condizionale straordinaria può considerarsi legittima in quanto limita il campo d’applicazione della grazia, problematica sul piano dello Stato di diritto36.
I casi di malattia grave citati nel messaggio 1998 (decorso irreversibile di una malattia e speranza di vita limitata) legittimanti una liberazione condizionale sono oggi difficili da conciliare con lo scopo dell’alleggerimento dell’esecuzione (reinserimento sociale): la liberazione di un detenuto malato terminale è prima di tutto dovuta a motivi umanitari e non di reinserimento sociale. In tali casi occorrerebbe prendere piuttosto in considerazione l’applicazione dell’interruzione della pena (art. 92 CP)37.
Il disciplinamento di cui all’articolo 86 capoverso 4 CP ha suscitato controversie nella dottrina: da un lato si chiede di collegare le «circostanze straordinarie» alla prevenzione speciale38 e si propone in alcuni casi anche di rivedere ed estendere la disposizione39; dall’altro si sottolinea che le «esigenze di ritorsione» della collettività potrebbero opporsi a una rinuncia eccessiva alla pena40.
34 Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 II 1669.
35 Messaggio 1998, 1802.
36 In tal senso cfr. le spiegazioni concernenti le «circostanze straordinarie» menzionate nel messaggio 1998, 1802. Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 6B_240/2012 del
4 dicembre 2013 consid. 2.3 e TRECHSEL STEFAN / AEBERSOLD PETER, in: Trechsel/Pieth (a c. di.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4a edizione, Zurigo 2021, Art. 86 n. 17. Maggiori dettagli sulla grazia nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.6.
37 Cfr. anche KOLLER CORNELIA, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di.), Basler Kommentar Strafrecht I, 4a edizione, Basilea 2019, Art. 86 n. 18.
38 KOLLER, Basler Kommentar (nota 37), art. 86 n. 18 con ulteriori rimandi
39 URWYLER CHRISTOPH, Die Praxis der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug. Eine empirische Studie zur Anwendung des Art. 86 StGB in den Kantonen Bern, Freiburg, Luzern und Waadt (Diss. Uni Bern 2019), Berlino/Berna 2019, pag. 331 segg.
40 STRATENWERTH GÜNTER / BOMMER FELIX, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3a edizione, Berna 2020, § 3 n. 95.