Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine
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4.4 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo tedesco
Nella versione tedesca del CP, del Codice penale militare (CPM56), della legge sul casellario giudiziale (LCaGi57) e della legge sui profili del DNA58 l’aggettivo «lebenslänglich» è sostituito con «lebenslang», termine già utilizzato nell’articolo 86 capoverso 5 CP.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
Conformemente all’articolo 123 capoverso 2 Cost. l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni.
Il prolungamento di due anni dell’esecuzione senza condizionale della pena detentiva a vita prevista dall’articolo 86 capoverso 5 AC-CP comporta per i Cantoni costi aggiuntivi non quantificabili. Considerando la rarità della pena, tali costi saranno presumibilmente piuttosto bassi.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 123 Cost. la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). La Confederazione può emanare prescrizioni con-
56 RS 321.0
57 RS 330
58 RS 363, nella versione secondo modifica del 17 dicembre 2021, FF 2021 2998.