Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

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dell’internamento riveste grande importanza la garanzia della sicurezza pubblica (art. 64 cpv. 4 secondo periodo in combinato disposto con l’art. 76 cpv. 2 CP). Per ragioni costituzionali è necessario concedere, se possibile, determinate libertà alla persona internata affinché organizzi la sua quotidianità (art. 74 CP); tanto più se l’esecuzione dell’internamento riguarda persone più anziane52.

Nell’esecuzione si considera sempre di più la particolare situazione della persona internata53. L’istituto di esecuzione delle pene di Solothurn gestisce così una nuova sezione «internamento di piccoli gruppi», in cui vengono collocate e separate dal resto dei detenuti le persone nei cui confronti è eseguito l’internamento dopo l’espiazione della pena detentiva. Esse dispongono anche di determinate libertà per organizzare la loro quotidianità. Secondo il diritto vigente questa forma d’esecuzione non è prevista per una persona con una pena detentiva a vita più l’ordine dell’internamento, poiché privata della sua libertà (potenzialmente) a vita in virtù della pena detentiva a vita.

È necessario disciplinare in modo più chiaro rispetto al diritto vigente il regime d’esecuzione nel caso del concorso di una pena detentiva a vita con l’internamento. Dapprima la pena detentiva è eseguita secondo le disposizioni sull’esecuzione delle pene detentive e sono applicabili le disposizioni particolari sull’esecuzione della pena che precede l’internamento. Trascorso un determinato periodo, l’ulteriore privazione della libertà deve avvenire secondo le disposizioni sull’internamento o sull’internamento a vita (cfr. art. 64 cpv. 3bisAP-CP e art. 64c cpv. 7 AP-CP).

Occorre chiedersi a partire da quale momento è opportuno cambiare il regime d’esecuzione. Così come nel calcolo della parte di pena senza condizionale da eseguire, emerge il problema che la durata della pena «a vita» è relativa, per cui manca anche in questo caso il punto di riferimento per un calcolo matematico.

Poiché una risocializzazione dopo una pena detentiva a vita risulta sempre più difficile, si potrebbe stabilire in modo pragmatico la possibilità di eseguire la pena detentiva a vita, dopo 20 anni, secondo le disposizioni sull’internamento (o internamento a vita). Secondo il Consiglio federale un pragmatismo tale è inappropriato poiché un disciplinamento simile sarebbe infatti identico al caso di una persona condannata a una pena detentiva di 20 anni e all’internamento (a vita). A confronto, un autore con una pena detentiva a vita e un internamento (a vita) sarebbe trattato in modo equo. La risocializzazione sempre più difficile non è un motivo sufficiente per la disparità di

52 Cfr. Ufficio federale di statistica (UFS) Exécution des mesures: effectif moyen avec internement (art. 64 CP) selon le sexe, la nationalité et l'âge - 1984-2021 | Tabella | Ufficio federale di statistica (admin.ch).

53 Cfr. la scheda informativa della Conferenza del Concordato sull’esecuzione delle pene, dei Cantoni interni e nord-occidentali della Svizzera con raccomandazioni e spiegazioni sull’esecuzione dell’internamento secondo l’art. 64 CP del 22 ottobre 2021 (reperibile sul sito www.konkordate.ch). Informazioni generali in BSK StGB- HEER MARIANNE, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di.), Basler Kommentar Strafrecht I, 4a ed., Basilea 2019, art. 64 n. 127 segg.