Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/1: Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita

Art. 64 cpv. 3 primo periodo, art. 64c cpv. 6 secondo periodo e art. 86 cpv. 5 AP-CP

Conformemente alle considerazioni del Consiglio federale (cfr. n. 3.1.1), l’articolo 86 capoverso 5 AP-CP fissa a 17 anni la durata della parte della pena detentiva a vita senza condizionale.

Occorre adeguare le disposizioni in materia di liberazione condizionale dall’internamento ordinario (art. 64 cpv. 3 primo periodo AP-CP) o dall’internamento a vita (art. 64c cpv. 6 secondo periodo AP-CP) alla nuova parte della pena detentiva a vita senza condizionale.

4.2 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria

Art. 86 cpv. 4 AP-CP

La liberazione condizionale straordinaria secondo l’articolo 86 capoverso 4 CP è stata abrogata. È possibile risolvere adeguatamente mediante altre disposizioni le fattispecie molto rare da esso contemplate (maggiori dettagli n. 3.1.2).

4.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento

Art. 64 cpv. 3bise 64c cpv. 7 AP-CP (nuovo)

Questa nuova disposizione disciplina il regime d’esecuzione in caso di concorso della pena detentiva a vita con l’internamento a vita. In tal modo s’intende garantire l’applicazione del regime d’esecuzione dell’internamento anche all’autore condannato a una pena detentiva a vita.

Secondo la proposta del Consiglio federale il regime d’esecuzione cambia dopo 26 anni.