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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine
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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali
nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»
passeggeri. Chiede ai gestori degli aeroporti di mettergli a disposizione lo spazio necessario a tal fine.
2. Ordinanza del 30 ottobre 198522 sulle tasse dell’USAV
Ingresso
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200523 sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199224 sulle derrate
alimentari;
visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 196625 sulle
epizoozie;
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199726 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 200027 sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 201228 sulla
circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 199929 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 201030 tra la Confederazione
Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,
Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva
Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 201531 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.
22 RS 916.472
23RS 455
24RS 817.0
25RS 916.40
26 RS 172.010
27RS 812.21
28RS 453