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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

passeggeri. Chiede ai gestori degli aeroporti di mettergli a disposizione lo spazio necessario a tal fine.

2. Ordinanza del 30 ottobre 198522 sulle tasse dell’USAV

Ingresso

visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200523 sulla protezione degli animali;

visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199224 sulle derrate

alimentari;

visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 196625 sulle

epizoozie;

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199726 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 200027 sugli agenti terapeutici;

visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 201228 sulla

circolazione delle specie di fauna e di flora protette;

in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 199929 tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 201030 tra la Confederazione

Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,

Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva

Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 201531 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

22 RS 916.472

23RS 455

24RS 817.0

25RS 916.40

26 RS 172.010

27RS 812.21

28RS 453

29 RS 0.916.026.81

30 RS 0.916.443.961.41

31 RS 916.443.10