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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 49 cpv. 1

1 Se il certificato sanitario da firmare corrisponde a un modello messo a disposizione dall’USAV ed è garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte, l’autorità cantonale competente procede ai seguenti lavori nel sistema d’informazione E-Cert secondo gli articoli 102j–102l:

a. compila la sua parte del certificato sanitario nel sistema d’informazione;

b. stampa e firma il certificato sanitario;

c. scansisce e registra il certificato sanitario firmato nel sistema d’informazione;

d. allega l’originale del certificato sanitario firmato alla partita esportata.

Art. 50 cpv. 3bis

3bis

L’USAV carica il modello messo a disposizione nel sistema d’informazione E-Cert secondo gli articoli 102j–102l.

Art. 52 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

1 I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV:

a. i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn13, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201114;

Art. 52a Condizioni particolari per l’esportazione di proteine animali

trasformate

Le proteine animali trasformate possono essere esportate, senza autorizzazione, alle condizioni di cui all’allegato IV capo V sezione E punto 1 del regolamento (CE)

n. 999/200115.

13 RS 916.441.22

14 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

15 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/1403, del 16.8.2022, GU L 214 del 17.8.2022, pag. 1.