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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 102j Gestione e scopo

1 L’USAV provvede alla gestione del sistema d’informazione E-Cert.

2 Il sistema d’informazione serve al rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi secondo gli articoli 48–50 e al trattamento dei necessari dati.

Art. 102k Contenuto

Il sistema d’informazione E-Cert contiene i seguenti dati sulle partite destinate all’esportazione:

a. indicazioni sull’esportatore;

b. indicazioni sull’azienda di provenienza e di destinazione;

c. indicazioni sul mezzo di trasporto e sul percorso;

d. informazioni sulla partita;

e. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione.

Art. 102l Trattamento dei dati

1 Gli esportatori registrano e trattano in E-Cert i dati che li riguardano di cui all’articolo 102k.

2 Le autorità cantonali di esecuzione trattano nel loro ambito di competenza i dati di cui all’articolo 102k.

3 L’USAV può consultare tutti i dati del sistema d’informazione.

Titolo prima dell’art. 102m

Sezione 6: Disposizioni comuni ai sistemi d’informazione OITE e E- Cert

Art. 102m Protezione dei dati

1 L’USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono nel loro rispettivo ambito al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

2 L’USAV emana un regolamento d’esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.

Art. 102n Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone i cui dati sono trattati nei sistemi d’informazione, in particolare il diritto d’accesso ai propri dati o il diritto di rettifica o cancellazione dei dati nonché la raccolta degli stessi, sono retti: