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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine
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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali
nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 102j Gestione e scopo
1 L’USAV provvede alla gestione del sistema d’informazione E-Cert.
2 Il sistema d’informazione serve al rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi secondo gli articoli 48–50 e al trattamento dei necessari dati.
Art. 102k Contenuto
Il sistema d’informazione E-Cert contiene i seguenti dati sulle partite destinate all’esportazione:
a. indicazioni sull’esportatore;
b. indicazioni sull’azienda di provenienza e di destinazione;
c. indicazioni sul mezzo di trasporto e sul percorso;
d. informazioni sulla partita;
e. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione.
Art. 102l Trattamento dei dati
1 Gli esportatori registrano e trattano in E-Cert i dati che li riguardano di cui all’articolo 102k.
2 Le autorità cantonali di esecuzione trattano nel loro ambito di competenza i dati di cui all’articolo 102k.
3 L’USAV può consultare tutti i dati del sistema d’informazione.
Titolo prima dell’art. 102m
Sezione 6: Disposizioni comuni ai sistemi d’informazione OITE e E- Cert
Art. 102m Protezione dei dati
1 L’USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono nel loro rispettivo ambito al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
2 L’USAV emana un regolamento d’esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.
Art. 102n Diritti delle persone interessate
I diritti delle persone i cui dati sono trattati nei sistemi d’informazione, in particolare il diritto d’accesso ai propri dati o il diritto di rettifica o cancellazione dei dati nonché la raccolta degli stessi, sono retti: