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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine
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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali
nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14 cpv. 2
2 I prodotti di origine non animale devono essere riconoscibili come tali dal servizio veterinario di confine durante il controllo.
Art. 15 cpv. 2 lett. a
2 Non sono soggetti al controllo veterinario di confine:
a. animali e prodotti animali di cui al capoverso 1 che sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Irlanda del Nord, Islanda o in Norvegia;
Art. 17 Registrazione in TRACES
1 Per l’importazione di una partita soggetta al controllo veterinario di confine l’azienda di destinazione, l’importatore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e, se del caso, l’impresa di spedizione devono registrarsi in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività di importazione.
2 La registrazione deve essere richiesta in precedenza:
a. dalle aziende di destinazione, dagli importatori e dalle imprese di spedizione, all’autorità cantonale competente;
b. dalle persone soggette all’obbligo di dichiarazione, all’USAV.
3 I cambiamenti d’indirizzo devono essere immediatamente comunicati all’autorità competente.
Art. 18 cpv. 4 lett. b e 5
4 La notifica preventiva deve essere effettuata al più tardi:
b. per i prodotti animali, quattro ore prima dell’atterraggio dell’aeromobile.
5 Sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine.
Art. 19a Obbligo di registrazione dell’azienda di destinazione
1 Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:
a. la data di cessione della colonia di bombi;
b. il nome e l’indirizzo del destinatario;
c. il numero di colonie di bombi cedute.
2 La documentazione di cui al capoverso 1 deve essere conservata per tre anni e presentata su richiesta agli organi di polizia epizootica.