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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine
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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali
nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 57 Controllo d’identità
In un controllo d’identità, il servizio veterinario di confine verifica visivamente che i dati riportati nei documenti di accompagnamento corrispondano al contenuto e all’identificazione della partita.
Art. 59 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. a
3 In caso di rilascio di una partita, il servizio veterinario di confine ne informa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
4 I certificati sanitari sono conservati in formato cartaceo o elettronico presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata in formato cartaceo o l’originale in formato elettronico:
a. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia;
Art. 61 Transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la
Norvegia
1 In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia, occorre effettuare un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico per:
a. gli animali da macello;
b. altri animali, se:
1. vengono scaricati dall’aeromobile, oppure
2. restano a bordo dell’aeromobile e si sospetta un’infrazione alle prescrizioni di importazione;
c. gli animali e i prodotti animali il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre;
d. i prodotti animali che vengono scaricati dall’aeromobile e per i quali si sospetta un’infrazione alle prescrizioni di importazione.
2 È necessario soltanto un controllo documentale per:
a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di tre giorni;
b. gli animali che restano a bordo dell’aeromobile e per i quali non vi è alcun sospetto d’infrazione alle prescrizioni di importazione.
3 Non è necessario alcun controllo per le partite per le quali i necessari controlli sono stati effettuati in un altro posto di controllo frontaliero.
4 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, il servizio veterinario di confine può effettuare controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, di protezione degli animali e di sicurezza alimentare.