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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformi

Per la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE-PT32, l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 201433 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28b e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 201334 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

Art. 18 cpv. 1–1ter e 3

1 La tassa per un’autorizzazione secondo l’OITEAc35 o secondo l’articolo 12 OITE-PT36 ammonta a 60 franchi.

1bis

Abrogato

1ter

La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 201537 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia (OITE-UE) ammonta a 40–100 franchi.

3 La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1ter e 2 ammonta a 20 franchi.

Art. 19 cpv. 1 e 3

1 Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 5238 e all’articolo 27 OITE-UE39 ammontano a 40–100 franchi.

3 La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.

Titolo prima dell’art. 24b

Sezione 9: Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E-Cert

Art. 24b, rubrica

Utilizzo del sistema d’informazione animex-ch

32 RS 916.443.10

33 RS 916.443.14

34RS 453.0

35 RS 916.443.14

36 RS 916.443.10

37 RS 916.433.11

38 RS 916.443.10

39 RS 916.43.11