Progetto

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 73 cpv. 1

1 Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce al benessere o alla salute degli animali o alla salute pubblica ed eventuali danni ad altre partite.

Art. 76 Notifiche in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri

particolari

In caso di prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia, sottoposti nel territorio d’importazione a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine informa, mediante TRACES, l’autorità di controllo competente del Paese di destinazione.

Art. 78 Notifiche in caso di transito attraverso gli Stati membri dell’UE,

l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi

1 In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d’importazione o uno Stato membro dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo.

2 Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’importazione o gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l’UDSC. Quest’ultimo compie ulteriori accertamenti. Se l’UDSC non può appurare l’uscita dal territorio d’importazione, da uno Stato membro dell’UE, dall’Irlanda del Nord, dall’Islanda o dalla Norvegia, l’USAV informa le autorità competenti dei Cantoni e i Paesi attraverso i quali doveva transitare la partita.

Art. 79 Notifiche in caso di transito diretto verso Paesi terzi

Se l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dell’UE, dell’Irlanda del Nord, dell’Islanda o della Norvegia notifica al servizio veterinario di confine svizzero che una partita in transito verso un Paese terzo lascerà il territorio d’importazione proseguendo direttamente verso il Paese terzo in questione, il servizio veterinario di confine conferma l’avvenuto transito.

Art. 83 cpv. 1 e 2

1 Se ai posti di controllo frontalieri autorizzati constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC informa:

a. in caso di importazione o transito, il servizio veterinario di confine;