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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 21 cpv. 3

3 Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari. Disciplina inoltre i certificati sostitutivi.

Art. 24 cpv. 4

Per le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, l’USAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, purché sia accertato che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.

Art. 25 cpv. 1 lett. a e 2

1 Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:

a. conservare una copia del DSCE se questo è stato emesso in forma cartacea;

2 Se l’imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DSCE in formato cartaceo o presentare quest’ultimo in formato digitale munito di firma digitale valida. Deve inoltre, per ogni frazione di partita, registrare la data dell’imposizione doganale e la quantità o il peso verificati.

Art. 28 cpv. 1

1 I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione:

a. il DSCE in formato cartaceo o in formato digitale munito di firma digitale valida;

b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico.

Art. 29 cpv. 1

1 L’azienda di destinazione deve notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8 entro un giorno lavorativo. Se l’azienda contravviene a tale obbligo, l’autorità cantonale può revocarle l’autorizzazione.

Art. 33 cpv. 2

2 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, e in particolare di partite importate in transito attraverso uno Stato membro dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda o la Norvegia senza un controllo veterinario di confine completo,