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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

b. in caso di esportazione, l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.

2 Se constata al di fuori dei posti di controllo frontalieri autorizzati che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC ne informa l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.

Art. 91 Veterinari di confine

1 Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente al posto di controllo frontaliero un veterinario di confine.

2 I veterinari di confine devono effettuare personalmente il controllo fisico:

a. degli animali, ad eccezione degli animali acquatici;

b. della carne; e

c. delle frattaglie destinate al consumo umano.

3 Possono incaricare gli assistenti SVC dello svolgimento di altri controlli. Sono responsabili della decisione finale, fatte salve le partite di cui all’articolo 92 capoverso 2.

Art. 92 Assistenti SVC

1 Gli assistenti SVC possono:

a. eseguire i controlli di cui sono stati incaricati;

b. espletare mansioni e procedure amministrative.

2 Se sono incaricati di eseguire il controllo delle seguenti partite, sono responsabili della decisione finale:

a. partite di prodotti della pesca;

b. partite di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano.

Art. 93 cpv. 3–5

3 Gli assistenti SVC sono formati in conformità ai loro compiti dai veterinari di confine ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/108117.

4 L’USAV tiene un registro sulla formazione e sul perfezionamento delle persone che lavorano ai posti di controllo frontalieri.

17 Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell’8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1.