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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine
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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali
nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»
l’importatore deve informare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo.
Art. 36 Esercenti degli aeroporti
Gli esercenti degli aeroporti devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi di cui all’articolo 35.
Art. 38 cpv. 1 e 2
1 Per il transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE. Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE valgono le condizioni del Paese di destinazione, purché queste ultime siano state comunicate alla Svizzera.
2 Per il transito verso Paesi terzi tramite gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni di transito armonizzate dell’UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell’UE.
Art. 41 cpv. 1–3
1 Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l’aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro tre giorni senza lasciare l’area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.
2 Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede i tre giorni, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve comunicarlo senza indugio al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.
3Abrogato
Art. 42
Abrogato
Art. 45 cpv. 1
1 Le partite provenienti da Paesi terzi che giungono nel territorio d’importazione e transitano direttamente verso un altro Paese terzo devono lasciare il territorio d’importazione entro 15 giorni dal loro arrivo nel territorio d’importazione o nel territorio dell’UE, dell’Irlanda del Nord, dell’Islanda e della Norvegia attraverso un posto di controllo frontaliero autorizzato.
Art. 48 cpv. 3
3 Se esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall’USAV, l’esportatore è tenuto a compilarlo nel sistema d’informazione E-Cert secondo gli articoli 102j–102l e a inoltrarlo all’autorità cantonale tramite il sistema d’informazione.