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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine
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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali
nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 lett. a, b, f, nota a piè di pagina, h e i
Nella presente ordinanza si intende per:
a. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
b. Paesi terzi: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda e la Norvegia;
f. documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/6257, che viene impiegato per notificare le partite al posto di controllo frontaliero e per registrare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine riguardanti le partite;
h. partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o uno stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto e provenienti dallo stesso luogo di provenienza;
i. lettera o pacco: partita inviata per lettera o pacco fino a un massimo di 30 kg;
Art. 5 cpv. 3
3 Il DFI stabilisce inoltre per quali animali e prodotti animali devono essere fornite garanzie sanitarie supplementari nei certificati sanitari previsti dalle condizioni d’importazione armonizzate dell’UE. Possono essere richieste ulteriori garanzie sanitarie per determinati animali e prodotti animali se la Svizzera ha ottenuto lo status di indenne da malattia per una determinata epizoozia in conformità al regolamento (UE) 2016/4298 e al regolamento delegato (UE) 2020/6899.
7Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27.
8Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), inclusi gli atti relativi a talune misure di controllo delle malattie adottati dalla Commissione in virtù degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/361, GU L 52 del 20.02.2023, pag. 1.
9Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che inte-
gra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di