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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 17 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

nel traffico con Paesi terzi. O «%ASFF_YYYY_ID»

a. dalla legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati, se fanno valere i loro diritti nei confronti dell’USAV;

b. dal diritto cantonale sulla protezione dei dati, se fanno valere i loro diritti nei confronti di un’autorità di esecuzione cantonale.

Art. 102o Rettifica dei dati

L’USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono alla rettifica dei dati inesatti da loro registrati.

Art. 102p Sicurezza informatica

Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 27 maggio 202019 sui ciber-rischi.

Art. 102q Conservazione e archiviazione dei dati

1 I dati del sistema d’informazione OITE e del sistema d’informazione E-Cert possono essere conservati per al massimo 10 anni nei sistemi d’informazione.

2 L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 199820 sull’archiviazione.

3 I dati anonimizzati possono essere conservati nei sistemi d’informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.

art. 103 cpv. 1 lett. c

1 Sono a carico dell’importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:

c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio secondo l’articolo 64 capoverso 3 e per il loro invio;

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 199521 sulle epizoozie

Art. 295a cpv. 4

4 Per prevenire l’introduzione di epizoozie, l’USAV può, indipendentemente dall’insorgere di un focolaio, esporre negli aeroporti nazionali informazioni sull’importazione di animali e prodotti animali nel traffico turistico in punti ben visibili dai

18RS 235.1

19RS 120.73

20RS 152.1

21 RS 916.401