Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)
2 Commento all’articolo 74a Cost.
2.1 La normativa proposta
L’introduzione da parte della Confederazione di un finanziamento dei danni causati dai terremoti, come proposto nella mozione 20.4329, presuppone che la Costituzione le conferisca un’apposita competenza. Attualmente la Confederazione non dispone di questa competenza, né nell’ambito della prevenzione sismica né in generale nel settore della protezione dai pericoli naturali.14 Nello specifico, anche le competenze della Confederazione di emanare prescrizioni sulla sicurezza interna (art. 57 segg. Cost.), sul settore delle assicurazioni private (art. 98 cpv. 3 Cost.), sulla politica congiunturale (art. 100 Cost.), sulla politica strutturale (art. 103 Cost.) o sul diritto civile (art. 122 Cost.) non sono sufficienti.15 Con la normativa proposta la Costituzione attribuisce esplicitamente alla Confederazione la competenza, concepita come competenza con effetto derogatorio a posteriori16, di emanare prescrizioni per la protezione contro i danni causati da un terremoto.
Il capoverso 1 attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni finalizzate alla protezione di persone e beni materiali in caso di terremoto, in particolare prescrizioni sull’edilizia antisismica, sempre che siano ritenute necessarie (ad es. se gli obiettivi di protezione nazionali per le costruzioni antisismiche non venissero rispettati). Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti «che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua». Tuttavia, se la Confederazione non esercita tale competenza, la responsabilità in materia di protezione dai terremoti rimane in capo ai Cantoni. Nelle legislazioni edilizie cantonali e nelle procedure di autorizzazione edilizia la sicurezza antisismica è attualmente disciplinata in maniere differenti. Pertanto, in collaborazione con l’UFAM, nell’aprile 2023 la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente ha pubblicato raccomandazioni con l’obiettivo di supportare le autorità cantonali e comunali competenti nell’attuazione sistematica concreta dell’edilizia antisismica proponendo un modo di procedere orientato al rischio. La responsabilità per la corretta attuazione delle prescrizioni in materia di edilizia antisismica compete però, in definitiva, ai proprietari di edifici e agli specialisti da essi incaricati. I costi per le nuove costruzioni antisismiche sono generalmente contenuti rispetto all’importo dei lavori e corrispondono, secondo gli esperti, al massimo all’1–2 per cento di tale importo.17 Risulta invece molto più costoso migliorare la sicurezza antisismica degli edifici esistenti.
L’edilizia antisismica non offre la protezione completa dai danni finanziari. Un terremoto grave può danneggiare gli edifici in modo irreparabile, sebbene siano state rispettate le norme antisismiche, e rendere di conseguenza necessari interventi di demolizione e ricostruzione. Gli edifici non dovrebbero però crollare a seguito di un terremoto e, quindi, mettere a rischio vite umane.
Il capoverso 2 attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere, in virtù di una legge federale, dai proprietari di edifici in Svizzera, in caso di terremoto con danni, un contributo limitato destinato esclusivamente alla copertura dei danni agli edifici. Dopo un terremoto con danni può succedere che la popolazione nelle regioni maggiormente colpite non riesca a tornare nelle proprie abitazioni per un periodo di tempo prolungato e la produzione delle imprese
14 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 20 giugno 2014 concernente lo stralcio della mozione 11.3511 Fournier Assicurazione obbligatoria contro i terremoti.
15 Cfr. rapporto «Finanzierung von Gebäudeschäden im Falle eines Erdbebens», allegati 5 e 6.
16 Cfr. Rainer J. Schweizer, in: St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 4a ed., 2023, ad art. 3 Cost., n. marg. 23.: «Wenn der Bund eine Bundeskompetenz mit nachträglich derogatorischer Kraft besitzt, so bleiben die Kantone zuständig, bis … der Bund von seiner Kompetenz Gebrauch macht ... die kantonale Kompetenz [geht] mit der Ausschöpfung der Kompetenz durch den Bund im entsprechenden Umfang unter ...».
17 Cfr. rapporto «Finanzierung der Gebäudeschäden im Falle eines Erdbebens», pag. 12. Pagina 12 di 29