Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)

subisca interruzioni, pertanto è essenziale procedere a una rapida ricostruzione per ridurre al minimo danni a lungo termine per l’intera economia. La soluzione proposta non comporta per le economie domestiche e le imprese oneri annuali legati al pagamento di premi e, analogamente a una soluzione assicurativa obbligatoria, consente una copertura capillare dei rischi sismici, ad eccezione degli edifici molto costosi e degli edifici della Confederazione.

Non devono essere in ogni caso coperti i cosiddetti beni mobili (suppellettili domestiche, inventario aziendale ecc.) ed eventuali altri danni patrimoniali subiti dai proprietari degli edifici (ad es. perdite di pigioni, interruzione d’esercizio). Questi rischi possono essere gestiti con soluzioni assicurative private già disponibili sul mercato.

Il limite massimo dello 0,7 per cento della somma assicurata degli edifici, da integrare nella Costituzione federale, è un parametro centrale della soluzione di finanziamento proposta e pone un tetto all’onere finanziario massimo dei proprietari di edifici,18 definendo così in larga misura anche il limite di capacità di circa 22 miliardi di franchi in totale.19 Questo limite di capacità è fissato in base ai danni previsti per un terremoto con un periodo di ritorno di 500 anni.20 Il riferimento a un periodo di ritorno di 500 anni è una scelta adeguata, dal momento che lo stesso valore viene utilizzato anche nel settore edilizio e nelle questioni attuariali. Proponendo di associare il finanziamento dei danni subiti dagli edifici a una determinata percentuale della somma assicurata degli edifici si garantisce inoltre che, in caso di aumento del parco edilizio o dei prezzi delle costruzioni, verranno messe a disposizione risorse finanziarie più consistenti destinate esclusivamente alla ricostruzione, con uno sviluppo parallelo del rischio e della copertura finanziaria. Al tempo stesso, l’onere finanziario commisurato al tasso di contribuzione (in punti percentuali della somma assicurata degli edifici) resta costante e i proprietari di edifici possono calcolarlo in qualsiasi momento. In caso di eventi molto intensi (ad es. un terremoto come quello che ha colpito Basilea nel 1356 o un terremoto con danni che presenta un periodo di ritorno di 1000 anni)21, che causerebbero danni maggiori superando la capacità massima di circa 22 miliardi di franchi, per eliminare completamente i danni si dovrebbero cercare finanziamenti integrativi alla presente proposta.

Le disposizioni concernenti l’impostazione dettagliata della presente soluzione di finanziamento, come un possibile limite inferiore a partire dal quale consentire l’attivazione della linea di finanziamento, devono essere disciplinate a livello di legge (v. n. 2.3).

Anche dopo l’introduzione delle nuove competenze federali in materia di prevenzione sismica devono essere mantenute le competenze indicate di seguito.

- Legislazione edilizia: la competenza dei Cantoni non viene abrogata dalla nuova competenza della Confederazione. Nello specifico, le autorità cantonali devono continuare ad avere la possibilità di imporre nella procedura di autorizzazione edilizia vincoli relativi all’edilizia antisismica che vanno oltre le prescrizioni della Confederazione. In particolare, devono avere anche la responsabilità di definire, in seguito a un terremoto con danni, le condizioni quadro della legislazione edilizia per il ripristino e la ricostruzione.

18 La somma assicurata di un edificio può differire notevolmente dal valore venale dello stesso sul mercato immobiliare o dal valore ufficiale di stima. La maggior parte delle assicurazioni immobiliari assicurano gli edifici al valore a nuovo, che corrisponde ai costi per la ricostruzione di un edificio dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, con lo stesso standard costruttivo e ai prezzi vigenti in loco.

19 A inizio 2023 la somma assicurata di tutti gli edifici in Svizzera (ad eccezione degli edifici con una somma assicurata > fr. 25 mio.) è pari a fr. 3115 mia. L’importo arrotondato di fr. 22 mia. si ottiene moltiplicando lo 0,7 % per fr. 3115 mia.

20 Il calcolo si basa su un modello creato già nel 2013 nell’ambito dell’elaborazione di una proposta del Consiglio federale per un’assicurazione nazionale contro i terremoti. Si veda la nota 5.

21 Un sisma con un periodo di ritorno di 1000 anni ha un’intensità più di dieci volte maggiore rispetto a uno con un periodo di ritorno di 500 anni. Di conseguenza si deve presumere che, a seconda dell’epicentro, i danni attesi per gli edifici supereranno con molta probabilità la capacità del finanziamento richiesto nella Mo. 20.4329. Pagina 13 di 29