Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)
diga) e altro ancora. Sono considerati terremoti naturali le scosse impreviste della terra solida dovute a processi tettonici che si verificano nella crosta terrestre. Il parametro determinante non dovrebbe essere l’epicentro del sisma, ma i danni agli edifici causati in Svizzera. Non sono comprese le scosse dovute all’intervento dell’uomo, ad esempio provocate dal crollo di cavità artificiali.
2.3.2 Campo di applicazione temporale
Il campo di applicazione temporale (delimitazione temporale) definisce se, in caso di sismi che si susseguono, l’impegno finanziario dei proprietari di edifici possa essere richiesto una o più volte.
La soluzione di finanziamento proposta per una ricostruzione rapida dopo un terremoto può essere riattivata dal Consiglio federale dopo ogni evento sismico. Si propone di considerare come un unico sinistro tutti i terremoti con danni che si verificano nell’arco di 30 giorni civili dopo la prima scossa dannosa. Il campo di applicazione temporale di 30 giorni civili si estende quindi oltre il termine di sette giorni previsto dalla maggior parte delle assicurazioni private contro i terremoti. La scadenza di 30 giorni offre comunque ai proprietari di edifici la sicurezza supplementare di una copertura estesa anche a eventuali danni causati da scosse di assestamento. Inoltre, non sempre è possibile associare con certezza i danni agli edifici a una singola scossa, in modo particolare nel caso di scosse brevi che si susseguono rapidamente e laddove non è stato possibile concludere l’accertamento completo dei danni. Solo un terremoto con danni che avviene dopo 30 giorni civili dalla prima scossa dannosa sarebbe considerato un evento nuovo. Di conseguenza, in questo caso il Consiglio federale potrebbe attivare nuovamente l’impegno finanziario dei proprietari di edifici.
2.3.3 Campo di applicazione materiale
Il campo di applicazione materiale descrive quali proprietari e quali edifici saranno interessati dall’impegno finanziario. Il diritto al risarcimento in caso di sinistro comporta quindi l’obbligo contributivo.
Nel rapporto finale si propone di includere tutti gli edifici con una somma assicurata fino a 25 milioni di franchi (esclusi gli edifici della Confederazione), il che corrisponde a circa il 99,5 per cento degli oltre 2,7 milioni di edifici assicurati. Pertanto, non rientrerebbero nel campo di applicazione le circa 2600 costruzioni della Confederazione e i circa 6500 edifici con una somma assicurata superiore a 25 milioni di franchi.25 Si evitano così valutazioni particolarmente lunghe di grandi complessi edilizi. In tal modo, gli altri edifici possono essere valutati in maniera più rapida e i danni corrispondenti liquidati più celermente. I proprietari degli edifici non inclusi non verserebbero alcun contributo. Si tratterebbe in particolare di investitori istituzionali o grandi imprese con una gestione professionale dei rischi, che possono comunque continuare a stipulare assicurazioni private contro i danni agli edifici in caso di terremoti su base individuale. Per evitare questioni di delimitazione, si propone di rinunciare a una differenziazione tra categorie di utilizzazione. Simili problemi di delimitazione potrebbero sorgere, ad esempio, con gli edifici che presentano diverse destinazioni d’uso e che, oltre agli appartamenti ai piani superiori, hanno un locale commerciale, ad esempio al piano terra. Considerata
25 Fonte: Organizzazione danni sismici (ODS), stato: inizio 2020 Pagina 15 di 29