Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)

- Responsabilità dei proprietari di edifici: ogni proprietario di edificio, sia esso pubblico o privato, deve continuare a prendersi cura della sicurezza delle proprie costruzioni, anche nel caso di un terremoto. La responsabilità dei proprietari di opere secondo l’articolo 58 del Codice delle obbligazioni22 rimane invariata. Pertanto, devono tenere conto della sicurezza antisismica in caso di realizzazione, gestione e manutenzione di edifici, secondo la normativa svizzera vigente e restano responsabili (dal punto di vista organizzativo e finanziario) dell’eliminazione dei danni.

2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Con la linea di finanziamento proposta per i danni subiti agli edifici in caso di terremoto la Confederazione non assume nuovi compiti per i quali dovrebbe essere garantito un finanziamento con fondi pubblici.

2.3 Possibili parametri di riferimento per l’attuazione a livello legislativo del finanziamento dei danni agli edifici proposto dalla mozione 20.4329

Il presente progetto si prefigge di chiarire soltanto le questioni di fondo a livello costituzionale, ovvero se alla Confederazione debba essere conferita la facoltà di emanare misure di protezione preventive in caso di terremoto e se introdurre un sistema solidale dei proprietari di edifici per il finanziamento dei danni agli edifici subiti a seguito di un terremoto. I dettagli relativi all’attuazione del finanziamento a copertura dei danni agli edifici proposto dalla mozione 20.4329 devono essere disciplinati a livello legislativo in un secondo tempo. Per favorire la formazione dell’opinione nel processo politico, vengono di seguito illustrate le proposte che il gruppo di lavoro ha presentato nel rapporto finale23 in merito ai parametri di riferimento per un’attuazione a livello di legge. Si tratta di parametri provvisori, passibili di ulteriori modifiche in fase di elaborazione dettagliata. Danno tuttavia un’idea su quale potrebbe essere una probabile attuazione.24 L’elaborazione dettagliata della nuova legge federale sul finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoto sarà avviata nell’ambito del normale iter legislativo (compresa la procedura di consultazione sulle disposizioni di legge) successivamente al referendum obbligatorio sulla modifica costituzionale proposta, a condizione che questa modifica sia accettata.

2.3.1 Pericolo coperto

Il gruppo di lavoro ha proposto di limitare a livello legislativo il campo di applicazione del modello di finanziamento dei danni agli edifici richiesto dalla mozione 20.4329 restringendolo esclusivamente al pericolo «terremoto». Saranno coperti i danni diretti di un terremoto naturale e i danni conseguenti indiretti come incendi, piene improvvise (ad es. dovute alla rottura di una

22 RS 220

23 Cfr. rapporto «Finanzierung von Gebäudeschäden im Falle eines Erdbebens», cap. 3.

24 Un aspetto da valutare sarà anche se, in caso di attuazione dell’impegno eventuale, si debba riservare grossomodo un’uguaglianza di trattamento ai proprietari di edifici in Svizzera oppure se si debba optare per un’attuazione basata sul rischio. Con quest’ultima opzione si avrebbe il vantaggio che i proprietari di edifici terrebbero in maggiore considerazione il rischio sismico, ad esempio nell’edilizia ma anche nella scelta del luogo. Tuttavia, con un approccio basato sul rischio si dovrebbe sottoporre ogni edificio a una valutazione individuale in termini di posizione, tipo di costruzione, manutenzione e utilizzazione. Si dovrebbero calcolare contributi individuali e, in caso di pagamento, si applicherebbero franchigie e indennizzi diversi. Per motivi di semplicità e attuabilità, il gruppo di lavoro ha quindi rinunciato a tenere conto del rischio individuale, come già avviene anche per l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Pagina 14 di 29