Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La mozione 20.4329 Istituzione di un’assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali1, accolta il 10 marzo 2021 dal Consiglio degli Stati e il 22 settembre 2021 dal Consiglio nazionale, incarica il Consiglio federale di «prevedere le basi costituzionali e/o legali per istituire un’assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali». I proprietari di edifici devono essere tenuti a versare, in caso di terremoto con danni, una percentuale limitata del valore assicurativo del loro immobile, destinata esclusivamente alla ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati (v. anche n. 1.2).
L’introduzione di un sistema per il finanziamento dei danni sismici, come auspicato dalla mozione 20.4329, è una misura statale nell’ambito della gestione dei terremoti come pericolo naturale. Oggi compete ai Cantoni disporre misure per la gestione dei pericoli naturali e per la prevenzione sismica. La Confederazione non ha la competenza costituzionale necessaria in materia di gestione dei pericoli naturali in generale e di prevenzione sismica in particolare. L’introduzione di un obbligo a carico dei proprietari di edifici per il finanziamento collettivo dei danni agli edifici a seguito di un terremoto presuppone quindi la creazione di un’apposita base nella Costituzione federale (Cost.)2 (v. anche n. 2.1).
Pertanto, sulla base della mozione 20.4329 e del rapporto sul finanziamento dei danni causati agli edifici in caso di terremoto3 redatto da un gruppo di lavoro istituito dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) (v. n. 1.3), il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un avamprogetto di modifica costituzionale finalizzato all’attuazione della mozione 20.4329. In questo modo adempie il mandato del Parlamento e contribuisce ad attenuare le ripercussioni finanziarie derivanti da un grande rischio per i proprietari di edifici colpiti da danni (in particolare quelli privi di assicurazione), consentendo una ricostruzione rapida.
1.2 Mozione 20.4329 Istituzione di un’assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali
Con la mozione 20.4329 del 3 novembre 2020 il Consiglio federale viene incaricato di «[...] prevedere le basi costituzionali e/o legali per istituire un’assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali». Secondo quanto riportato nel testo della mozione, i proprietari di edifici devono essere «[...] tenuti a versare in un fondo comune o un’assicurazione una determinata percentuale del valore assicurativo del loro immobile come premio unico, ma solo in caso di terremoto. Questo impegno eventuale dovrebbe essere coperto da garanzie reali mediante un’iscrizione nel registro fondiario». L’introduzione di un onere fondiario di diritto pubblico potrebbe essere sancita a livello di diritto civile, ad esempio nel Codice civile (CC)4. Secondo il testo della mozione, questi fondi sarebbero inoltre destinati esclusivamente ad affrontare le conseguenze di un terremoto (costi di restauro per gli edifici danneggiati o distrutti).
1 Mo. 20.4329 Istituzione di un’assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali, depositata dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) il 3 novembre 2020, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > curia-vista > 20.4329.
2 RS 101
3 Cfr. rapporto finale del gruppo di lavoro del 26 agosto 2022 «Finanzierung von Gebäudeschäden im Falle eines Erdbebens».
4 RS 210 Pagina 4 di 29