Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)
terremoto. A questo punto il SED è in grado di formulare un’indicazione basata sui fatti e scientificamente fondata dei danni che il terremoto ha procurato agli edifici, verificabile in tempi brevi da specialisti presenti sul posto. In tal modo, entro qualche ora il Consiglio federale avrebbe una base affidabile per poter decidere in merito all’attivazione della linea di finanziamento.
2.3.6 Svolgimento
Il modello di finanziamento dei danni agli edifici richiesto dalla mozione 20.4329 dovrebbe essere attuato il più possibile sulla base di processi chiari e semplici. Nello specifico, è necessario regolamentare la ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni, ODS e SED, come pure la divisione dei ruoli all’interno della Confederazione (ad es. tra Consiglio federale e Stato maggiore di crisi della Confederazione). Si ritiene pertanto opportuna una procedura a più passaggi. Di seguito sono indicati i compiti principali.
- Gestione strategica: la gestione strategica per affrontare un grande evento sismico, in modo specifico per quanto concerne il finanziamento dei danni agli edifici proposto con la mozione 20.4329, potrebbe essere garantita dal Consiglio federale d’intesa con i Governi cantonali. Nell’ambito di questa funzione, il Consiglio federale potrebbe decidere anche in merito all’attivazione del finanziamento (v. n. 2.3.5) e, in caso di evento, fisserebbe anche il tasso di contribuzione in base all’entità dei danni. Considerando un importo dei danni pari, ad esempio, a 10–12 miliardi di franchi, un tasso di contribuzione dello 0,3–0,4 per cento circa della somma assicurata degli edifici sarebbe al momento sufficiente a coprire i danni agli edifici.26 Il tasso di contribuzione massimo dello 0,7 per cento della somma assicurata degli edifici verrebbe applicato solo se l’importo dei danni raggiungesse o superasse il limite di capacità implicito (attualmente ca. fr. 22 mia.; v. n. 2.1).
- Stato maggiore di crisi: a livello nazionale potrebbe entrare in funzione uno Stato maggiore di crisi, formato dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni interessati, per affrontare l’evento sismico in vista del finanziamento dei danni agli edifici. In risposta alla pandemia da coronavirus, nel mese di marzo 2023 il Consiglio federale ha deciso di rafforzare l’organizzazione dell’Amministrazione federale per le crisi future.27 Il piano prevede che il Consiglio federale istituisca uno Stato maggiore di crisi a livello politico-strategico e a livello operativo. È pertanto opportuno impiegare questo Stato maggiore di crisi parzialmente permanente anche per la gestione operativa del finanziamento dei danni agli edifici proposto dalla mozione 20.4329.
- Ruolo dei Cantoni: i Cantoni direttamente colpiti da un terremoto con danni sono responsabili della gestione dell’evento sul proprio territorio. Si propone che, attraverso una rappresentanza in seno allo Stato maggiore di crisi, siano coinvolti anche nella gestione del finanziamento dei danni agli edifici, conservando in ogni caso la propria autonomia. I Cantoni possono affidare l’esecuzione di mansioni operative, come ad esempio l’incasso dell’importo dovuto o il pagamento dei risarcimenti, alle proprie amministrazioni fiscali oppure ad altri servizi idonei (ad es. l’assicurazione immobiliare cantonale, l’ODS o una fiduciaria).
- Ruolo dell’ODS: l’ODS è un’associazione fondata e finanziata dai Cantoni (rappresentati dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri), dagli assicuratori privati e dalle assicurazioni immobiliari cantonali. Secondo gli
26 Supponendo, come proposto ai n. 2.3.3 e 2.3.4, l’introduzione di una franchigia pari a fr. 25 000.– e un tetto massimo di fr. 25 mio. per la somma assicurata degli edifici ed escludendo il finanziamento dei danni alle costruzioni federali.
27 Cfr. comunicato stampa del 29 marzo 2023 «Il Consiglio federale migliora l’organizzazione della gestione di crisi». Pagina 17 di 29