Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)
statuti, in caso di terremoto l’associazione esegue una valutazione locale degli edifici danneggiati e una stima dei costi previsti per la ricostruzione e la riparazione, con il coinvolgimento degli specialisti di un pool di esperti.
- Onere fondiario di diritto pubblico a garanzia dei pagamenti: per garantire i pagamenti è opportuno esaminare ad esempio l’introduzione di un corrispondente onere fondiario di diritto pubblico nel diritto civile (ad es. nel CC).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nelle competenze della Confederazione figurano attualmente il monitoraggio sismico, l’allarme in caso di sisma e la stima del grado di pericolosità a livello nazionale. La Confederazione è inoltre responsabile della protezione antisismica delle proprie costruzioni e dei propri impianti e attua misure per la prevenzione dei terremoti anche nell’ambito delle approvazioni dei piani per impianti infrastrutturali come strade o ferrovie. Nella gestione degli eventi può intervenire a supporto dei Cantoni in via sussidiaria. Tuttavia, a livello federale non esistono di principio norme legislative concernenti il rischio sismico. La proposta attuazione della mozione 20.4329 attribuirebbe alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni per la prevenzione sismica. La ricostruzione o la riparazione dei danni subiti da edifici dovrebbe restare sotto la responsabilità dei proprietari di edifici e non essere finanziata con fondi pubblici. La proposta attuazione della mozione 20.4329 riduce l’impiego di fondi pubblici in caso di terremoto con danni (ad es. mediante aiuti finanziari straordinari). La Confederazione dovrà continuare a essere responsabile del finanziamento dei danni subiti a costruzioni federali (v. n. 2.3.3).
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
In Svizzera, possono ottenere una la copertura finanziaria dei proprietari di edifici prevista dalle soluzioni assicurative è attualmente molto limitata in caso di danni causati da terremoti (v. anche n. 3.3.1). Solamente i proprietari degli edifici situati nel Cantone di Zurigo dispongono di un fondo limitato per un totale di 1 miliardo di franchi per la copertura dei danni causati da un terremoto. In altri 17 Cantoni le assicurazioni immobiliari cantonali accantonano fondi su base volontaria fino a 2 miliardi di franchi nell’ambito del pool svizzero per la copertura dei danni sismici. In altre parole, non esiste un diritto al risarcimento. Infine, le soluzioni assicurative a copertura dei danni agli edifici causati da terremoti vengono offerte anche da numerose imprese di assicurazione private, che tuttavia raggiungono una penetrazione ridotta nel mercato, se si considera che è assicurato solo il 15 per cento circa degli edifici (v. n. 3.3.2).
Nell’attuale situazione di fatto e di diritto si deve presupporre che, in caso di evento sismico, i Cantoni si dovranno occupare non solo della gestione dell’evento e della ricostruzione delle proprie infrastrutture, ma anche degli aiuti finanziari straordinari per i proprietari di edifici privati. La mancanza di una previdenza finanziaria per gli edifici privati si ripercuote anche sul margine d’azione dei poteri pubblici. Il rischio sismico si concentra nelle regioni a maggiore densità di popolazione e nei centri urbani. È quanto emerge anche dai risultati del modello di rischio sismico del SED pubblicato nel marzo 2023 (v. n. 1.8).
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