Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)

4 Aspetti giuridici

4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha impegni internazionali relativamente alla gestione dei rischi sismici o alla prevenzione finanziaria degli stessi.38

4.2 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il principio di sussidiarietà e il principio dell’equivalenza fiscale sono rispettati. Alla Confederazione viene attribuita una competenza con effetto derogatorio a posteriori e i Cantoni mantengono la propria competenza per la protezione dai terremoti negli ambiti in cui la Confederazione non sfrutta la sua. La nuova competenza federale è finalizzata all’emanazione di prescrizioni minime in materia di edilizia antisismica e al finanziamento dei danni causati dai terremoti a carico dei proprietari di edifici in tutta la Svizzera, i quali dovranno contribuire alla copertura dei danni fino a un tetto massimo. Si riducono in tal modo i possibili oneri finanziari dei poteri pubblici garantendo meglio la funzionalità dei diversi livelli istituzionali dopo un evento sismico con danni.

5 Finanziamento dei rischi sismici nel confronto internazionale

Il seguente confronto internazionale del finanziamento dei rischi sismici si basa su una pubblicazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) risalente al 2018.39

Protezione assicurativa dai rischi sismici nel confronto internazionale

Le due figure seguenti mostrano che pochissimi Paesi al mondo dispongono di una protezione finanziaria capillare dei rischi sismici. Questa mancanza di copertura finanziaria espone gli interessati a perdite imputabili al terremoto. Negli ultimi 20 anni circa l’85 per cento dei danni mondiali causati da terremoti non era coperto da assicurazione.

I diversi gradi di copertura dei rischi sismici sono dovuti in primo luogo alle partecipazioni statali a tale copertura. In alcuni Paesi sono stati stipulati accordi pubblici di (ri)assicurazione contro i terremoti al fine di ottenere la massima protezione assicurativa possibile (v. anche sotto) e raggiungere in tal modo altissimi tassi di penetrazione. Si tratta di Paesi con una pericolosità sismica superiore alla media, come ad esempio la Nuova Zelanda, l’Islanda, la Turchia o il Giappone (v. sotto). In molti Paesi, invece, la copertura privata dei rischi sismici è la forma principale di prevenzione sismica (ad es. in Italia, Grecia, Australia, Austria, Portogallo o Germania). Alcuni di questi presentano una pericolosità sismica potenzialmente elevata. Nella maggior parte di essi la penetrazione delle assicurazioni contro i terremoti è esigua, sebbene

38 Conformemente all’art. 173 dell’ordinanza del 9 nov. 2005 sulla sorveglianza (RS 961.011), il terremoto non è coperto dall’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali ed è pertanto escluso dall’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta.

39 Fonte: OCSE (2018), «Financial Management of Earthquake Risk» (stato: giugno 2023) Pagina 25 di 29