Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 29 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della Costituzione federale (competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica)

alcun terremoto con danni, non sono dovuti pagamenti e nessun capitale a destinazione vincolata dovrà essere accumulato e gestito. La panoramica del mercato aggiornata al mese di giugno 2023 (cfr. Tabella 2) mostra che, a seconda dell’ubicazione dell’edificio e considerando i premi di mercato, l’importo da versare una tantum in caso di attivazione del finanziamento corrisponderebbe a un ammontare pari a 9–23 volte un premio annuale per un’analoga assicurazione contro i terremoti. In altre parole: dopo circa 20 anni, la proposta attuazione della mozione 20.4329 sarebbe per i proprietari di edifici in media più vantaggiosa rispetto a soluzioni assicurative private analoghe che prevedono il pagamento di premi annui ricorrenti.

Tabella 2: Confronto tra i premi dell’assicurazione contro i terremoti; fonte: rappresentazione propria

L’esclusione degli edifici con una somma assicurata superiore a 25 milioni di franchi (v.

n. 2.3.3), come proposto nel rapporto finale, pur comportando una riduzione della capacità di copertura massima, renderebbe superflue procedure prolisse per la valutazione dei danni. I proprietari di questi edifici non avrebbero diritto a prestazioni né sarebbero tenuti a versare contributi.

L’ammontare del contributo proposto in percentuale sulla somma assicurata degli edifici resta costante nel tempo, mentre cambia l’importo assoluto. Esso dipende in particolare dal rincaro nel settore dell’edilizia. Infatti, la somma assicurata di un edificio segue l’andamento dei costi di costruzione poiché, nella maggior parte dei casi, le assicurazioni immobiliari assicurano gli edifici al valore a nuovo. Questo valore corrisponde ai costi per la ricostruzione di un edificio dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, con lo stesso standard costruttivo e ai prezzi vigenti in loco. Definendo l’onere finanziario come percentuale della somma assicurata dell’edificio si garantisce una protezione costante contro i rischi sismici.

È ipotizzabile che, con la proposta attuazione della mozione 20.4329, i fornitori di soluzioni assicurative nel campo della prevenzione sismica offrano prodotti integrativi che permetteranno ai proprietari di edifici di coprirsi dal rischio di dover pagare al massimo lo 0,7 per cento della somma assicurata dell’edificio oppure dal rischio residuo che i danni causati dal terremoto possano superare la capacità proposta pari a circa 22 miliardi di franchi e che, quindi, possano non essere a disposizione risorse finanziarie sufficienti per l’eliminazione dei danni. Verrebbero invece meno i costi per le assicurazioni private contro i terremoti attualmente disponibili sul mercato. Rispetto a oggi, i proprietari di edifici avrebbero un potenziale complessivo di risparmio che consentirebbe loro di raggiungere una copertura analoga contro i rischi sismici.

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