Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 ORRPChim – Allegato 2.10

Un’associazione di categoria (svu|asep) esprime il timore che il divieto di ricarica si traduca di fatto in un divieto di riparazione, se non è possibile passare a un prodotto refrigerante diverso per gli impianti esistenti. La conseguente messa fuori servizio prematura sarebbe in contrasto con il principio dell’economia circolare. L’associazione di categoria sollecita un’analisi delle ripercussioni economiche per gli attori coinvolti e dei benefici ambientali attesi.

Un’associazione di categoria (GastroSuisse) chiede un termine transitorio di 13 anni per il divieto di ricarica al fine di evitare interruzioni alla catena del freddo.

N. 3.4 cpv. 3 (e di conseguenza n. 7 cpv. 5, disposizioni transitorie, sistema di rilevazione delle perdite)

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA sono favorevoli all’introduzione di ulteriori criteri concernenti il sistema di rilevazione delle perdite. Suggeriscono di stabilire a 25 kg il quantitativo soglia, in linea con il promemoria SUVA 66139 secondo cui è necessario un impianto rilevatore di gas per gli impianti contenenti più di 25 kg di prodotti refrigeranti ininfiammibili o difficilmente infiammabili.

N. 4 cpv. 1 (smaltimento come rifiuto speciale)

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA accolgono con favore l’inserimento come rifiuto speciale del prodotto refrigerante che viene prelevato da un apparecchio o da un impianto e che non può più essere ricaricato. Fanno notare che l’accettazione di impianti o apparecchi contenenti prodotti refrigeranti da smaltire dovrebbe richiedere un'autorizzazione ai sensi della legislazione sui rifiuti, in quanto solo così le autorità d’esecuzione possono controllare il corretto smaltimento ai sensi di legge (e non solo nel contesto della protezione ambientale in azienda).

N. 6 lett. A (raccomandazioni sullo stato della tecnica)

Per motivi di certezza ed efficacia giuridica, i Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono che le raccomandazioni sullo stato della tecnica siano periodicamente aggiornate e che le modifiche siano comunicate attivamente agli organi cantonali d’esecuzione e agli attori economici coinvolti.

N. 7 cpv. 4 (disposizioni transitorie)

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono di prorogare dagli attuali 12 a 24 mesi il termine transitorio stabilito nel diritto vigente per la consegna a terzi di impianti e apparecchi per i quali cambia lo stato della tecnica, pertanto la disposizione derogatoria non è più applicabile. Come motivo adducono il fatto che il settore del clima non è sufficientemente preparato ai cambiamenti legislativi e che gli effetti negativi sul settore (in particolare sulle PMI) dovrebbero essere attutiti.

2.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA fanno riferimento a proposte precedenti, nelle quali avevano chiesto un obbligo di notifica per gli impianti di refrigerazione con torri di raffreddamento umido per svolgere analisi epidemiologiche in caso di malattie da legionella. In considerazione dell’importanza e dell’urgenza del tema chiedono che, laddove non fosse possibile l’attuazione nell’ORRPChim, sia sviluppata in tempi brevi una soluzione alternativa per il rilevamento dei dati per le analisi epidemiologiche, eventualmente anche al di fuori della legislazione sui prodotti chimici.

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA raccomandano (nel quadro di una futura revisione dell’ORRPChim) di inserire prescrizioni concernenti i refrigeranti HFO a causa della tossicità del loro prodotto di degradazione, l’acido trifluoroacetico (TFA). In particolare gli impianti che funzionano con HFO dovrebbero essere impiegati solo in assenza di alternative con prodotti refrigeranti naturali.

Un Cantone chiede di precisare la frequenza del controllo della tenuta stagna a livello di ORRPChim (attualmente è contenuta nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM) e di adeguare la