Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 ORRPChim – Allegato 2.10
I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono una precisazione; nella formulazione condizionale di cui al numero 3 non è chiaro se la condizione si riferisca ai numeri 1 e 2 o si applichi indipendentemente da essi.
Un Cantone (BL) propone di disciplinare in questo capoverso anche le pompe di calore reversibili poiché sono spesso dichiarate come pompe di calore sebbene servano prevalentemente al raffreddamento degli edifici.
Due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) chiedono, per i summenzionati motivi, di:
• stabilire l’entrata in vigore del numero 2.1 capoverso 3 lettera a punti 1 e 3 solo dal 1° gennaio 2027;
• fissare il valore limite di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 a 750 o di limitarlo direttamente alle sostanze non stabili nell’aria.
Un’azienda (FFS) argomenta che per gli impianti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a punti 2 e 4, che sono utilizzati nelle gallerie e quindi dovrebbero soddisfare requisiti di sicurezza più elevati, non esistono ancora alternative, pertanto sollecita una specifica disposizione derogatoria.
Due aziende (Panasonic, Chemours) chiedono che le miscele di HFO con un GWP inferiore a 150 per gli impianti fino a 7 kW siano consentite, poiché lo stato della tecnica non consente ancora apparecchi di questo tipo a propano o HFO puro.
Inoltre, secondo Panasonic, le disposizioni proposte al numero 2.1 capoverso 3 lettera a dovrebbero entrare in vigore non prima del 2029 per lasciare ai fabbricanti il tempo necessario allo sviluppo di tali apparecchi. Anche il valore limite generale di GWP di 750 dovrà essere introdotto solo nel 2029.
Un’associazione economica (EPEE) auspica che sia mantenuto il valore limite di 400 kW per la potenza di raffreddamento, che sia abolito il nuovo valore limite di 7 kW e che sia limitato il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 agli impianti monosplit fino a 6 kW adducendo come motivo l’assenza di alternative secondo lo stato della tecnica. Inoltre chiede una proroga dei termini per l’entrata in vigore.
N. 2.1 cpv. 3 lett. b (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria per la refrigerazione di derrate alimentari e merci deperibili)
Un Cantone (BL) chiede di reinserire la disposizione in vigore secondo il numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3, poiché il freddo combinato positivo-negativo (combinazione a gas caldo) non è attribuibile ad alcuna delle applicazioni 1–4, quindi non è evidente che la norma si applica anche alle combinazioni a gas caldo.
Un’associazione (SVK) chiede, per i summenzionati motivi, di:
• fissare per il freddo negativo un valore limite di GWP di 1500 anziché 750, così come per il freddo combinato positivo–negativo, se la quota di freddo negativo supera una potenza di raffreddamento di 8 kW;
• fissare il valore limite di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 a 750 o di limitarlo direttamente alle sostanze non stabili nell’aria.
N. 2.1 cpv. 3 lett. c (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria per la refrigerazione di processi nell’industria)
Due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) chiedono per i summenzionati motivi che l’entrata in vigore del numero 2.1 capoverso 3 lettera c numeri 1 e 2 sia stabilita al 1° gennaio 2027.
N. 2.1 cpv. 3 lett. d (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria per le pompe di calore)
I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA accolgono con favore l’intenzione del Consiglio federale di mirare a una riduzione dei prodotti refrigeranti stabili nell’aria nella sostituzione degli impianti