Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 ORRPChim – Allegato 2.10

2 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81) – Allegato

2.10 Prodotti refrigeranti

2.1 Situazione iniziale

Dopo il respingimento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del Popolo, nel quadro del suo programma d’azione per il rinnovamento dell’economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l’altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell’Unione europea (UE) per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute nell’utilizzazione di tali prodotti.

L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) disciplina in 36 allegati l’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, nello specifico attraverso restrizioni e divieti concernenti la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego.

La continua evoluzione della legislazione UE in materia di prodotti chimici rende necessario un adeguamento costante dell’ORRPChim. A tale riguardo è ora in corso una revisione del regolamento (UE) n. 517/2014 («regolamento europeo sul gas fluoro») che contiene disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra e si pone l’obiettivo di ridurre gradualmente le emissioni di tali sostanze. La proposta congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa dell’ottobre 2023 prevede pertanto, accanto a un’ulteriore restrizione delle quote di importazione (che in Svizzera non esistono), anche un certo inasprimento delle norme riguardanti l’immissione in commercio di apparecchiature che funzionano con gas fluorurati a effetto serra (ad es. impianti di refrigerazione e pompe di calore). Con l’attuale revisione dell’allegato 2.10 ORRPChim concernente i prodotti refrigeranti stabili nell’aria, si intende garantire che in Svizzera vigano norme analoghe a quelle dell’UE, almeno sino alla fine del 2026. Le ulteriori disposizioni, che nell’UE entreranno progressivamente in vigore entro il 2035 (e che saranno rese note solo dopo la conclusione della procedura di consultazione relativa alla presente modifica dell’ordinanza), saranno oggetto di una prossima revisione dell’ORRPChim.

Inoltre, è necessario intervenire anche a causa degli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali, tra cui in particolare il Protocollo di Montreal (RS 0.814.021). Secondo il suo quinto emendamento (il cosiddetto «emendamento di Kigali»; RS 0.814.021.5), ratificato dalla Svizzera il 7 novembre 2018, gli Stati industrializzati ratificanti sono tenuti a ridurre entro il 2036 il consumo di idrofluorocarburi parzialmente alogenati (HFC) al 15 per cento del valore di partenza (consumo medio negli anni 2011–2013). Gli idrofluorocarburi parzialmente alogenati hanno un forte effetto serra e rappresentano la parte più cospicua dei prodotti refrigeranti stabili nell’aria. Gli inasprimenti sinora introdotti nell’allegato 2.10 ORRPChim (in particolare quelli entrati in vigore negli anni 2013, 2015 e 2020) hanno contribuito a ridurre il consumo di HFC del 30 per cento circa1. Anche l’esecuzione a livello cantonale, ad esempio nell’ambito della campagna nazionale di controllo del mercato 2019–2022 «Impianti con prodotti refrigeranti», contribuisce in misura significativa all’osservanza delle disposizioni. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure per rispettare le prossime tappe di riduzione (2029, 2034 e 2036).

Infine, anche i più recenti sviluppi nello stato della tecnica suggeriscono un inasprimento della normativa. In particolare, le regolamentazioni vigenti si basano su uno stato della tecnica rilevato nel 2017 dopo aver sentito il settore. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha verificato lo stato attuale della tecnica con una consultazione del settore realizzata nell’estate

1 Cfr. grafico nel sito www.ufam.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Sostanze stabili nell’aria