Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 ORRPChim – Allegato 2.10

Un’azienda (Meier Tobler) propone di mettere a disposizione sussidi transitori per i refrigeranti naturali più costosi contestualmente all’entrata in vigore del nuovo disciplinamento (1° gen. 2025).

Un’azienda (Panasonic) mette in guardia dal fatto che le disposizioni proposte per limitare gli HFC e le miscele di HFO/HFC minano gli obiettivi della Svizzera dell’indipendenza energetica e della neutralità carbonica entro il 2050.

2.3.2 Pareri sui singoli articoli

N. 2.1 cpv. 1 (divieti concernenti prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono)

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono di verificare ed eventualmente modificare la formulazione dei divieti di cui al numero 2.1 capoverso 1 relativamente all’importazione a scopi privati, poiché la maggior parte di questi divieti è poi esclusa al numero 2.2. È opportuna una differenziazione dei divieti per i diversi casi, in modo da renderli applicabili senza o con poche disposizioni derogatorie.

Un Cantone (FR) chiede di trasporre la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera a nell’allegato 1.4, poiché formalmente si tratta di sostanze e non di prodotti refrigeranti.

N. 2.1 cpv. 2 (divieti concernenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria)

I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA chiedono di verificare ed eventualmente modificare la formulazione dei divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 relativamente all’importazione a scopi privati, poiché la maggior parte di questi divieti è poi esclusa al numero 2.2. È opportuna una differenziazione dei divieti per i diversi casi, in modo da renderli applicabili senza o con poche disposizioni derogatorie.

Un Cantone (BL) chiede di considerare anche gli apparecchi refrigeranti da laboratorio.

Un’associazione di categoria (FWS) chiede di chiarire la nozione di «apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di locali» di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettera b, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra impianti e apparecchi stazionari e i tipi di apparecchi cui si fa riferimento.

Un’associazione di categoria (ProKlima) chiede che l’entrata in vigore dei divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b e c sia fissata al 1° gennaio 2027 in considerazione dell’attuale mancanza di alternative.

Un’azienda (FFS) e un’associazione economica (Swissmem) fanno notare che non esistono ancora sostituti secondo lo stato della tecnica per gli impianti di climatizzazione di alcuni veicoli ferroviari, pertanto dovrebbe essere prevista un’eccezione.

Un’azienda (Honeywell) chiede di inserire i valori limite di GWP anche al numero 2.1 capoverso 2 lettere b, c e d (anziché il divieto di impianti e apparecchi con prodotti refrigeranti stabili nell’aria).

Un’associazione economica (EPEE) chiede di abolire i divieti per gli impianti di climatizzazione mobili e i trasporti refrigerati, poiché soprattutto il trasporto refrigerato è essenziale nella catena del freddo dei generi alimentari e i vaccini.

N. 2.1 cpv. 3 (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria)

Un’associazione economica (EPEE) e un’azienda (Chemours) chiedono che i prodotti refrigeranti con un potenziale di effetto serra inferiore a 150 rimangano consentiti in tutti gli impianti in quanto nutrono preoccupazioni sulla sicurezza, l’efficienza energetica, la disponibilità e l’economicità delle alternative.

N. 2.1 cpv. 3 lett. a (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria per il raffreddamento degli edifici)