Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 Ordinanza mantello

5 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028

5.1 Situazione iniziale

Dal 2008 gli accordi programmatici costituiscono lo strumento centrale per l’attuazione, nel quadro di un rapporto di partenariato, della politica ambientale da parte della Confederazione e dei Cantoni. Ogni quattro anni, la Confederazione e i Cantoni stabiliscono attraverso accordi programmatici gli obiettivi ambientali da raggiungere nei Cantoni e l'entità del contributo della Confederazione. I periodi programmatici precedenti hanno mostrato che il passaggio dal sovvenzionamento di singoli progetti alla definizione di programmi pluriennali e globali si è rivelato un successo. Per il quinto periodo programmatico (2025–2028) sono necessari soltanto adeguamenti minimi delle disposizioni transitorie nei settori delle acque e delle foreste.

5.2 Pareri pervenuti

Durante il periodo di consultazione sono pervenuti, in totale, 29 pareri in merito al progetto di modifica dell'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028. Oltre a 24 Cantoni, anche due partiti politici, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l'Unione sindacale svizzera (USS) e la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) si sono espressi sul progetto nel suo insieme o su singole disposizioni.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Osservazioni generali

Tutti i partecipanti alla consultazione accolgono pienamente o in parte il progetto. Soltanto un Cantone non è favorevole alla proroga del capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 dell'ordinanza sulle foreste (OFo). Per quanto accolga sostanzialmente con favore il progetto, un buon numero di partecipanti avanza richieste o formula osservazioni critiche. La maggior parte di tali richieste e osservazioni riguarda l'adeguamento delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Molti partecipanti sono del parere che, a partire dal 2029, le indennità debbano continuare a essere corrisposte sotto forma di aliquota di sovvenzionamento percentuale. Inoltre, ritengono che un finanziamento sulla base di prezzi standardizzati per unità di prestazione a partire dal 2029 sarebbe inopportuno nonché difficilmente attuabile in ragione dell'eterogeneità delle misure di rivitalizzazione.

Dieci Cantoni (BE, SZ, OW, NW, ZG, SO, BL, VS, NE, GE), due partiti politici (PSS, UDC), USAM e USS si pronunciano a favore del progetto nel suo insieme senza entrare nel dettaglio o avanzare richieste.

5.3.2 Pareri su singoli articoli Modifica dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque

Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011

La disposizione transitoria di cui al capoverso 3 è prorogata per un ulteriore periodo programmatico, in modo tale che l'ammontare delle indenità continui a essere stabilito in funzione dell’entità delle misure fino a quando non saranno disponibili dati sufficienti che permettano di fissare prezzi standardizzati per unità di prestazione nel quadro delle rivitalizzazioni delle acque.

La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da tutti i partecipanti. ZH, LU, UR, TG, FR, SH, AI, SG, AG, TI, VD, JU e CCA sono tuttavia del parere che un finanziamento delle rivitalizzazioni sulla base di contributi forfettari, come per esempio prezzi standardizzati