Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 ORRPChim – Allegato 2.10
di riscaldamento a combustibili fossili con pompe di calore. Suggeriscono di stabilire tempestivamente requisiti più severi per il potenziale massimo di effetto serra dei prodotti refrigeranti, come avviene per altre applicazioni. Al riguardo è opportuno orientarsi alle norme attualmente in fase di elaborazione nell’UE.
Un Cantone (FR), un’associazione di categoria (svu|asep), un’associazione economica (EPEE) e due aziende (Meier Tobler, Panasonic) auspicherebbero l’adozione di valori limite più severi per le pompe di calore.
Due associazioni di categoria (FWS, SVK) chiedono che il numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 3 entri in vigore solo il 1° gennaio 2027 o successivamente, poiché l’attuale offerta del mercato è ancora limitata e il concetto di monosplit necessita di una definizione più precisa.
N. 2.1 cpv. 3 lett. e (divieti concernenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria per le piste di pattinaggio)
Un’associazione di categoria (svu|asep) è chiaramente favorevole al valore limite inferiore di GWP per i prodotti refrigeranti utilizzati nelle piste di pattinaggio.
N. 2.1 cpv. 4 (valore limite di capacità per i condensatori raffreddati ad aria)
Un’associazione di categoria (ProKlima) chiede che l’entrata in vigore delle norme con il valore limite inferiore per il potenziale di effetto serra non sia antecedente al 1° gennaio 2027.
N. 2.1 cpv. 5 (valore limite di capacità)
I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA auspicano un riesame della disposizione. Per una maggiore efficacia, tutti gli impianti dovrebbero essere soggetti al valore limite di capacità di 2 kg/kW, eventualmente con la possibilità di un’autorizzazione eccezionale. L’attuale condizione di deroga lascia un margine di manovra eccessivo per gli impianti dotati di notevoli capacità.
Un Cantone (BL) chiede di ridurre il valore limite per la potenza di raffreddamento in linea con lo stato della tecnica e con gli altri valori limite, anch’essi ridotti.
N. 2.2 cpv. 5 (disposizione derogatoria per il divieto di immissione sul mercato secondo il n. 2.1 cpv. 3 lett. a numero 2)
Un’associazione economica (EPEE) e un’azienda (Heim AG) chiedono di inserire lo standard di sicurezza IEC 60335-2-40 nella disposizione derogatoria.
Un’associazione economica (EPEE) e un’azienda (Panasonic) sollecitano l’inserimento dell’efficienza energetica nelle condizioni di deroga per non penalizzare apparecchi particolarmente efficienti dal punto di vista energetico anche se il loro prodotto refrigerante ha un potenziale di effetto serra maggiore.
N. 2.2 cpv. 6 (disposizione derogatoria per il divieto di immissione sul mercato secondo il n. 2.1 cpv. 3 lett. a numero 2)
Un’azienda (Heim AG) chiede di inserire lo standard di sicurezza IEC 60335-2-40 nella disposizione derogatoria.
N. 2.2 cpv. 9 (disposizione derogatoria per i divieti di immissione sul mercato secondo il n. 2.1 cpv. 3)
I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA auspicano che sia stralciata o precisata la formulazione «la cui immissione sul mercato è soggetta ad autorizzazione», poiché non è chiaro a cosa si riferisce l’obbligo di autorizzazione.
N. 3.3.1 (divieto di ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria)
I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA accolgono con favore l’inasprimento del divieto di ricarica.