Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 ORRPChim – Allegato 2.15
3.3.5 Numero 6.3 capoverso 2
Al numero 6.3 capoverso 2 sono apportate due modifiche:
• conformemente al capoverso 1, anche i fabbricanti che sono esentati dall’obbligo della tassa non devono più fornire sistematicamente indicazioni sul tenore di
sostanze nocive delle pile;
• la notifica delle pile immesse sul mercato deve avvenire due volte l’anno.
In merito alle modifiche apportate al numero 6.3 capoverso 2 esprimono un parere 15 partecipanti, di cui 12 sono sostanzialmente favorevoli e 3 contrari.
Approvazione 10 partecipanti, di cui 7 Cantoni (GL, SO, BL, SH, VD, GE, JU) e 3 altri partecipanti (INOBAT, scienceindustries, swissmem)
Prevalentemente 2 altri partecipanti (UPSA, SARS)
favorevoli con
proposte
Prevalentemente 2 altri partecipanti (SENS, VFAS)
contrari con proposte
Rifiuto 1 altro partecipante (Librec)
I partecipanti avanzano le seguenti proposte:
• Librec è contraria all’abolizione della notifica sistematica del tenore di sostanze
nocive delle pile, che contengono tra l’altro fluorobenzene;
• 4 altri partecipanti chiedono di modificare i termini della notifica delle pile immesse sul mercato: auto-schweiz e SARS auspicano che siano spostati al 31 gennaio e al 31 luglio, mentre SENS e VFAS propendono per una scadenza di due mesi dopo ogni semestre. Secondo i partecipanti, le scadenze sono troppo ravvicinate e non considerano il lavoro amministrativo che incombe sulle organizzazioni per la raccolta dei dati;
• Librec fa notare che, secondo la nuova disposizione, i fabbricanti devono notificare due volte l’anno la quantità di pile immessa sul mercato durante l’anno precedente, mentre sarebbe più corretta la formulazione secondo cui deve essere notificata la quantità di pile immessa sul mercato durante il semestre precedente.
3.3.6 Numero 6.6bis
Il nuovo numero 6.6bisstabilisce che, in caso di esportazione di pile sulle quali è stata riscossa una tassa, può essere rimborsata su richiesta la tassa di smaltimento anticipata (TSA).
Sul nuovo capoverso hanno espresso un parere esplicito 16 partecipanti, di cui 12 sono favorevoli, mentre 4 sono contrari al rimborso della TSA in caso di esportazione di pile.
Approvazione 11 partecipanti, di cui 6 Cantoni (GL, SO, BL, SH, GE, JU) e 5 altri partecipanti (UPSA, scienceindustries, SENS, swissmem, VFAS)
Prevalentemente 1 altro partecipante (strasseschweiz)
favorevoli con
proposte
Prevalentemente 1 altro partecipante (Librec)
contrari con proposte
Rifiuto 3 partecipanti, di cui 1 Cantone (VD) e 2 altri partecipanti (autoschweiz, SARS)
VD, auto-schweiz, Librec e SARS temono che il rimborso della TSA in caso di esportazione di pile favorisca l’esportazione e la valorizzazione materiale all’estero, pertanto avanzano le seguenti proposte concernenti il nuovo numero 6.6bis: