Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 ORRPChim – Allegato 2.10
Un’associazione economica (swissmem), un’associazione mantello (aeesuisse), due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) e un’azienda (Honeywell) chiedono di attendere che siano finalizzate le previste normative UE e di non spingersi oltre, nonché di concedere termini transitori sufficienti per consentire ai produttori di procedere ai necessari adeguamenti. Anche per il divieto di ricarica è necessario un termine transitorio adeguato per non interrompere il funzionamento degli impianti esistenti.
Un’associazione economica (swissmem) chiede inoltre di definire lo stato della tecnica2 per quei settori per i quali le normative vi fanno riferimento.
Un’azienda (Honeywell) chiede di non impedire prematuramente l’impiego della prossima generazione di gas fluorurati (in particolare HFO e le loro miscele) poiché offrono diversi vantaggi.
Un’azienda (Honeywell) chiede di limitare le nuove disposizioni ai valori limite per il potenziale di effetto serra dei prodotti refrigeranti utilizzati e non, come avviene invece nel diritto vigente, anche alla potenza di raffreddamento o alle quantità contenute di prodotti refrigeranti che nella prassi è impossibile monitorare. Una modifica così incisiva della prassi legale vigente è necessaria per garantire al mercato svizzero l’accesso ad apparecchi e sistemi più sicuri ed efficienti con gas con un potenziale di effetto serra (GWP) inferiore.
I Cantoni, ACCS, chemsuisse e CCA, due associazioni di categoria (SVK, ProKlima) e un’azienda (FFS) criticano la crescente complessità del testo dell’ordinanza. In particolare risulta difficilmente comprensibile la separazione tra divieti (n. 2.1) ed eccezioni (n. 2.2). Anche gli aspetti non legati al diritto in materia di prodotti chimici nelle condizioni di deroga (in particolare le norme di sicurezza e la protezione dal rumore) rendono più difficile l’applicazione. Ciò comporta un aggravio di lavoro per le autorità d’esecuzione e rende necessario un maggiore sostegno da parte della Confederazione, tra l’altro con la definizione di adeguati termini transitori. Sono preferibili formulazioni più precise del divieto, con un numero minore o addirittura nullo di disposizioni derogatorie. L'onere della prova che le condizioni di deroga sono soddisfatte può essere posto a carico dei soggetti giuridici. Si propone altresì che l’esecuzione avvenga tramite autorizzazioni eccezionali dell’UFAM.
In questa ottica è necessario aggiornare gli attuali aiuti all’esecuzione, compreso l’elenco dei principali prodotti refrigeranti, quando entreranno in vigore le modifiche. Nell’aiuto all’esecuzione occorre tenere conto anche dello stato della tecnica e dell’uso maggiore di prodotti refrigeranti infiammabili in termini di sicurezza, luogo di installazione, accessibilità e perizia di tutte le parti coinvolte, nonché per quanto riguarda i requisiti e le prescrizioni armonizzati a livello svizzero (CFSL, AICAA, Suva ecc.).
Un’associazione economica (scienceindustries) sottolinea la necessità di considerare anche altre norme in materia di sicurezza dei prodotti e respinge un regolamento che comporterebbe la sostituzione prematura di impianti ancora sicuri (in particolare quelli destinati a usi essenziali, come la produzione di medicinali).
Un’associazione di categoria (suissetec) caldeggia in particolare una modifica minima dei valori limite per le pompe di calore, tuttavia sottolinea che i valori limite di GWP = 150 implicano l’utilizzo di miscele con refrigeranti HFO, che appartengono al gruppo delle PFAS, invece del refrigerante R-32 a basso GWP. L’R-32 è preferibile anche per motivi tecnici, almeno fino a quando non saranno disponibili sul mercato sufficienti alternative con prodotti refrigeranti naturali.
Un’azienda (FFS) è favorevole in linea di principio a una regolamentazione delle sostanze chimiche dannose per l’ambiente in linea con le normative UE, tuttavia fa notare che le alternative non sono sempre disponibili nei termini previsti, pertanto occorrono disposizioni derogatorie chiare e realistiche. La nuova normativa dovrebbe inoltre entrare in vigore solo il 1° gennaio 2027.
2 Attualmente l’UFAM pubblica sul suo sito internet lo stato della tecnica per diversi campi d’applicazione e dopo aver consultato il settore come raccomandazione conformemente all’allegato 2.10 numero 6 lettera a ORRPChim (www.ufam.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Prodotti refrigeranti).