Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2024 Ordinanza mantello
per unità di prestazione, sia difficilmente attuabile. Questi partecipanti ritengono che, per vari motivi, un simile finanziamento non sarebbe oggettivamente giustificabile: i progetti di rivitalizzazione sono, sotto vari aspetti, molto eterogenei e i costi variano notevolmente a seconda del tipo di misura (ampliamento puntuale o globale), dell'ubicazione (all'interno o all'esterno della zona zona edificabile), della topografia e delle condizioni di mercato del Cantone o della regione. SG, AG e ZH temono inoltre che il ricorso ad approcci standardizzati da parte della Confederazione crei falsi incentivi, dal momento che, nell'ambito di un progetto, non sarà più possibile coinvolgere proporzionalmente tutte le parti interessate. Nel complesso, molti partecipanti concordano sul fatto che la prevista semplificazione in materia di finanziamento, tramite l'adozione di approcci standardizzati a partire dal 2029, non sia opportuna, in quanto non rende giustizia all'eterogeneità e alla complessità dei progetti di rivitalizzazione. Diversi di loro chiedono quindi, in parte espressamente e in parte per analogia, che venga presa in considerazione una modifica permanente dell'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b OPAc in linea con la disposizione transitoria attuale.
Modifica dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste
Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016
La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 è prorogata sino a fine 2028, in modo tale che l'ammontare delle indenità destinate a provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione continui a essere stabilito in funzione dell’entità e della qualità dei provvedimenti fino a quando non sarà possibile prevedere un'indennità stabilita in funzione del pericolo rappresentato per le funzioni forestali, della superficie forestale e della qualità della prestazione fornita.
La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati in merito. Soltanto LU non è favorevole all'ulteriore proroga della disposizione transitoria, ritenendola ingiustificabile alla luce del fatto che i dati raccolti nel corso degli anni devono essere ancora analizzati dall'UFAM. Il Cantone propone piuttosto di definire un sistema di finanziamento forfettario. AR accoglie sostanzialmente il progetto, ma richiama l'attenzione sul fatto che, alla luce della grande eterogeneità di provvedimenti, continuerà a essere difficile computare i provvedimenti contro i danni alla foresta in modo forfettario. Anche GR richiama l'attenzione su questo aspetto, offrendo al tempo stesso il proprio aiuto all'UFAM per lo svolgimento degli accertamenti necessari. Gli altri Cantoni, così come gli altri partecipanti, prendono atto della modifica proposta senza formulare ulteriori osservazioni oppure non si pronunciano affatto in merito.
5.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni
Diversi Cantoni si pronunciano espressamente in merito al capoverso 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 dell'OFo, il cui termine è fissato a fine 2024 e che non verrà più prorogata. Dal 1° gennaio 2025 l'ammontare degli aiuti finanziari per le strutture di raccordo non sarà più stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti, bensì in base al numero di ettari di superficie forestale raccordata.
LU accoglie positivamente la mancata proroga del capoverso 2 della disposizione transitoria. Tuttavia, non comprende perché il sistema forfettario valido a partire dal 2025 non venga applicato anche al sistema di raccordo all'interno della foresta di protezione, dal momento che, in molti casi, è identico ai sistemi impiegati all'esterno della foresta di protezione. Il Cantone ritiene che un sostegno della Confederazione basato su sistemi diversi sia oggettivamente ingiustificabile e che comporti oneri amministrativi supplementari. GR è del parere che debba essere prevista un'ulteriore proroga di quattro anni del capoverso 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016. In questo modo, nel quadro del raccordo all'esterno della foresta di protezione, potrebbe essere presa nuovamente in considerazione l'introduzione di un contributo forfettario per unità di superficie. JU richiama l'attenzione sul fatto che il nuovo modello di sussidi (contributi forfettari per ettaro) comporterà una riduzione dei costi considerati a fronte però di un aumento degli oneri amministrativi.